Salta il tetto fisso da 240 mila euro agli stipendi di magistrati e dipendenti pubblici. La Corte Costituzionale (con la sentenza n. 135 del 2025) ha dichiarato illegittimo il limite massimo retributivo fissato dal dl 66 del 2014 (articolo 13.1) nel limite di 240 mila euro lordi e non «nel trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione», si legge nella nota della Consulta.
Il nuovo riferimento torna dunque a essere quello previsto fino al 2014 dal «Salva Italia» di Mario Monti (decreto-legge n. 201/2011) modificato poi dal governo Renzi: lo stipendio del primo presidente della Corte di cassazione, pari a 340 mila euro. Spetterà a un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, a stabilire concretamente l’importo del tetto e a individuare – stando a quanto risulta a MF-Milano Finanza – le categorie cui questo nuovo limite si applica.
Inizialmente la norma pur comportando una «significativa decurtazione del trattamento economico di alcuni magistrati è stata ritenuta non costituzionalmente illegittima poiché considerata una misura straordinaria e temporanea, giustificata dalla situazione di eccezionale crisi finanziaria in cui versava il Paese». Tuttavia con il trascorrere degli anni, «essa ha definitivamente perso quel requisito di temporaneità, posto a tutela della indipendenza della magistratura e necessario ai fini della sua compatibilità costituzionale», si legge nella nota. La Consulta non ha fatto che seguire la strada già imboccata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 25 febbraio 2025 (grande sezione, cause C-146/23 e C-374/23), nella quale è stata analogamente censurata la riduzione del trattamento retributivo dei magistrati.
Alla luce del «carattere generale del tetto retributivo», ha aggiunto la Corte costituzionale, incostituzionalità della «citata norma non può che operare in riferimento a tutti i pubblici dipendenti». Coinvolte non solo le toghe ma anche i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
La Consulta ha poi specificato due aspetti. Da un lato, ha ribadito che la previsione di un «tetto retributivo» per i pubblici dipendenti non contrasta di per sé con la Costituzione. Dall’altro lato, trattandosi di «una incostituzionalità sopravvenuta, la declaratoria di illegittimità non è retroattiva e produrrà i suoi effetti solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana». (riproduzione riservata)