La vicenda dell'imputazione coatta degli ex presidenti del Monte dei Paschi Alessandro Falciai e Stefania Bariatti nonchè dell'ex ceo Marco Morelli, ordinata per le ipotesi di reato di manipolazione del mercato e falso in bilancio, ma anche, e soprattutto, di truffa aggravata ai danni dello Stato per la ricapitalizzazione precauzionale del 2017, solleva una problematica di carattere generale. Le banche sono sottoposte alla Vigilanza della Banca d'Italia e della Bce, secondo la suddivisione, nell'ordine, tra istituti "less significant" e "significant"; su questi ultimi Bankitalia collabora al controllo con propri pareri.
La supervisione ha di mira la tutela della stabilità delle banche alla quale è funzionale la sana e prudente gestione. Più in generale, la funzione di Vigilanza è collegata alla tutela del risparmio sancita dall'art.47 della Costituzione e all'articolata normativa europea. Ci si deve chiedere a questo punto: se ciò che evidenzia il bilancio di un istituto è analiticamente controllato dalla Vigilanza con un riscontro cartolare e con sopralluoghi ispettivi e non sono riscontrate irregolarità oppure, se rilevate, sono contestate e vengono poi riparate, quale è il rapporto che si instaura tra questi controlli e quelli dell'Autorità giudiziaria, a meno che non sia la Vigilanza ad averla attivata? Come si tutela l'affidamento di coloro che, conoscendo la disciplina speciale che regolamenta le banche e avendo presenti i controlli delle Autorità di Supervisione - bisogna aggiungere ovviamente anche quelli della Consob, dell'Antitrust, dell'Ivass ( se ricorrono connesse questioni assicurative) e di altre Autorità - abbiano mantenuto o avviato rapporti con un istituto di credito, nella certezza della veridicità di un bilancio controllato, di dati e notizie pubblicati? O il controllo diventa "tamquam non esset" ai fini delle imputazioni?
Ho ben presente che non esiste un'area di sottrazione alla legge, che vale per tutti, persone fisiche e giuridiche, e, dunque, vale per gli istituti di credito e per le istituzioni di controllo. Ho anche presente l'obbligatorietà dell'azione penale. Si può pensare, in casi per i quali quello citato del Monte offre uno spunto, a ipotesi di errori o manchevolezze nei controlli; ma allora bisognerebbe trarne le conclusioni doverose, se si è in grado oppure si deve ipotizzare - ma lo si richiama ben sapendo che può trattarsi di un'idea bizzarra - una corresponsabilità. Ma allora occorre contestarla. Non potrebbe sussiste una sorta di zoppia delle imputazioni. Tuttavia ben può sussistere una condivisione dopo un'approfondita disamina tecnica da parte del supervisore. Sappiamo anche che gli addetti alla Vigilanza non rispondono per casi di colpa lieve. Molte altre considerazioni potrebbero svolgersi avendo sempre di mira gli interessi generali, le funzioni della supervisione e quelle dell’Autorità giudiziaria inquirente e giudicante, ma anche la tutela del cittadino cliente di una banca e del suo affidamento e l'assicurazione di certezze per gli esponenti aziendali.
Dopo i casi Sindona e Ambrosiano si avvertì diffusamente l'esigenza di contribuire a fare chiarezza nei rapporti tra la Vigilanza e l'Autorità giudiziaria. E ciò soprattutto per quel che era accaduto nel primo caso con un'azione sconsiderata di due magistrati che erano arrivati ad arrestare il vice dg di Bankitalia, Mario Sarcinelli, e a incriminare il governatore Paolo Baffi, due personalità integerrime e rigorosissime, dalla straordinaria competenza, messe nel mirino di un nefasto concorso tra poteri occulti, mafia, parti del mondo politico e della magistratura e del mondo finanziario con un'azione eversiva. Per corrispondere a tale esigenza fu promosso un confronto, nella allora Scuola di Perugia per manager di proprietà della Banca d'Italia, tra esponenti dell'Istituto e i principali procuratori della Repubblica, innanzitutto, per rappresentare a questi ultimi le linee e le normative dei controlli di Vigilanza, ciò che si è in grado di vedere e ciò che può sfuggire, ma anche ciò che non fa parte dei compiti di supervisione. Poi si ascoltarono le indicazioni delle Procure. Era ben chiaro che non esistono gerarchie nella giurisdizione per dare estese conseguenze a quell'incontro. Tuttavia era pur sempre uno stimolo a ulteriormente approfondire.
L'Istituto, comunque, oggi partecipa con suoi dirigenti ai seminari di aggiornamento dei magistrati promossi annualmente dal Csm. Sussistono altresi forme di collaborazione con Procure e Autorità giudicanti. E' fondamentale che si sviluppino i confronti che possono condurre anche a ipotizzare revisioni normative. Sarebbe un errore non considerare i profili generali di un caso come quello del Monte e trarne le conseguenze oltre agli aspetti riguardanti la specificità dell'efficace risalita dell'Istituto e degli impatti di mercato. Ciò vale soprattutto se si esercita la Vigilanza a distanza, quella della Bce, a fronte dell'esigenza di essere al corrente degli indirizzi giurisprudenziali nazionali. Sarebbe un tema anche tale da essere collocato in quelli propri delle Considerazioni Finali che oggi sono lette dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, le prime del suo sessennio. Comunque il tema non potrà che essere affrontato in seguito, data la sua rilevanza. (riproduzione riservata)