Più che una consultazione sembra un monito: qui, fenomeni alla meme stock non ne vogliamo vedere. Il documento con cui l'Esma, la Consob europea, ha deciso di avviare una fase di consultazione per rivedere la regolamentazione delle vendite allo scoperto (naked short selling) lo specifica chiaramente. La fase di audit con tutti i portatori d'interesse, pubblici e privati, durerà fino al 19 novembre e si tradurrà poi in una nuova normativa entro il primo trimestre 2022.
«L'autorità garante dei mercati finanziari europei non vuole il verificarsi di turbolenze di mercato che possono scaturire da operazioni di vendita allo scoperto di tipo spregiudicato, come avvenuto negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno con la vicenda GameStop», specifica Stefano Sabetta, data analist finanziario.
Secondo i dati Sec pubblicati a fine gennaio 2021, circa 2 milioni di azioni (359 milioni di dollari) GameStop non sono state coperte. Anche se la mancata consegna non è necessariamente conseguente ad una vendita allo scoperto, tuttavia non si può escludere che il fenomeno registrato nel mercato statunitense possa essere direttamente correlato a questa pratica e al mancato rispetto della regola di localizzazione.
Un focus importante all'interno del documento viene dato al riesame dei criteri legati al calcolo delle posizioni nette corte e l'elenco delle azioni esentate. Attualmente nel calcolo gli investitori si devono includere posizioni lunghe e corte in tutte le classi di azioni emesse dalla società quotata. Ad esempio, azioni ordinarie, privilegiate di risparmio compreso le posizioni detenute attraverso qualsiasi strumento in derivati, certificati di deposito. Come evidenziato nel Regolamento Delegato n.826/2012 tuttavia, ed è questo un fatto di rilievo, gli strumenti relativi al capitale sociale non emesso come i diritti di sottoscrizione non sono inclusi nel calcolo in quanto danno diritto ad azioni che non sono ancora state emesse. L'Esma ritiene che le posizioni lunghe in diritti di sottoscrizione e obbligazioni convertibili dovrebbero rimanere escluse dai calcoli. Ciò diviene di particolare importanza quando le imprese effettuano aumenti di capitale e hanno maggiori probabilità di vendite allo scoperto. Al momento l'autorità riconosce che questo continua a rimanere un problema per alcuni partecipanti al mercato e considera la possibilità che i diritti di sottoscrizione possano essere considerati equivalenti a call options, strumenti che invece sono inclusi nel calcolo delle posizioni nette corte.
Un ultimo aspetto riguarda l'attenzione posta sul criterio di trasparenza riguardo alle soglie di comunicazione delle quote. «Secondo l'autorità garante dei mercati finanziari», continua Sabetta, «lo short squeeze osservato negli Stati Uniti nel gennaio 2021 ha aumentato la riluttanza degli short sellers a rivelare le loro posizioni». Al momento l'Esma ritiene che l'attuale soglia di pubblicazione fornisca ancora un buon compromesso tra trasparenza del mercato ed efficienza, ma sollecita le opinioni delle parti circa l'eventualità che il regime di informativa possa rafforzare o aumentare il rischio di eventi ad alta volatilità. Attualmente il regolamento impone l'obbligo di comunicazione da parte del detentore dell'azione messa short all'organismo di vigilanza nazionale allo 0,2% del capitale sociale e la pubblicazione a tutti quando la soglia va allo 0,5%. Sicuramente sarebbe molto interessante disporre della pubblicazione del dato già quando questo allo 0,2%, o ancor meglio allo 0,1%, ma alla luce dei fenomeni evidenziati dall'Esma relativamente all'ingresso sul mercato di soggetti di varia natura che adoperano tecnologie di social media in ambito trading, sarebbe molto interessante disporre eventualmente anche del dato aggregato, magari in forma anonima, quando questo viene detenuto da più soggetti.
«Ad esempio, se il fondo A dispone di un 0,2% del capitale messo a short ed un fondo B lo 0,50%, l'ideale sarebbe disporre del dato aggregato, ossia lo 0,70%, senza dichiarare il detentore, e si potrebbe, in linea con le ipotesi Esma, prevedere inoltre dei timing differenti di pubblicazione per il dato aggregato rispetto al dato giornaliero», conclude l'analista. L'eventuale periodicità del dato aggregato è effettivamente anch'essa fonte di dibattito alla luce della necessità di tutelare l'efficienza ed il funzionamento ottimale dei mercati finanziari.
Un altro campo di analisi riguarda la possibilità di creare un sistema accentrato di notifica a livello europeo che vada a ridurre gli oneri gestionali degli operatori e creare un sistema più armonico dal punto di vista legislativo. Il sistema centralizzato sosterrebbe il principio secondo cui le disposizioni che impongono l'obbligo di notificare e divulgare le posizioni nette corte relativamente a determinati strumenti sia uniforme per tutta l'Unione Europea.
Su questi argomenti l'autorità mira a raccogliere i contributi di tutte le parti interessate che sono invitate a rispondere ad un apposito questionario. La palla passa dunque agli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, alle società di investimento, ai market maker, ai dealer primari, ai soggetti che effettuano vendite allo scoperto o operazioni che danno luogo a posizioni nette corte. Sono altresì coinvolti nel dibattito gli altri attori del mercato finanziario, comprese le associazioni di categoria gli organismi del settore, gli investitori istituzionali e al dettaglio, i consulenti e gli accademici. (riproduzione riservata)