Nel corso degli ultimi anni il mondo del trading online ha vissuto dei cambiamenti significativi. Lo sviluppo tecnologico ha messo infatti a disposizione degli investitori privati molti strumenti che prima erano accessibili solo alle varie istituzioni finanziarie. Si pensi, ad esempio, alle funzioni evolute presenti nelle varie piattaforme di trading piuttosto che alla possibilità di operare su qualunque mercato finanziario del mondo. L’investitore che vuole sfruttare queste opportunità operative è spesso alla ricerca di eventi formativi o di servizi di consulenza che lo possono aiutare. Sul web e sui vari social media non mancano i formatori che, non sempre con la necessaria preparazione, offrono corsi di formazione su tematiche legate al trading e all’investimento.
Nel tempo si sono sviluppati due canali divulgativi: il primo offerto dai vari broker online ai propri clienti, l’altro costituito dai corsi organizzati da trader privati. Nel primo caso i broker offrono gratuitamente ai loro clienti report e analisi quotidiane, webinar formativi oltre che seminari su alcuni temi specifici. Questo genere di formazione è sicuramente positiva in quanto spesso è tenuta da professionisti del settore ed è tarata sulle effettive necessità dell’investitore che vuole ad esempio conoscere meglio la piattaforma di trading piuttosto che approfondire alcune tematiche legate al mercato e agli strumenti con cui intende operare.
Nel secondo caso, invece, si assiste spesso alla promozione, sui principali canali social (in particolare Facebook) ma anche tramite mail o banner pubblicitari, di corsi di formazione su tecniche operative la cui applicazione consentirebbe rendimenti straordinari. Molti di questi corsi, purtroppo, sono tenuti da persone con scarsa esperienza sui mercati finanziari, raramente in grado di fornire un reale valore aggiunto a chi li segue. In questi corsi viene poi proposta anche la partecipazione ad alcuni canali privati (come quelli su Telegram) dove, dietro pagamento di un abbonamento mensile, vengono inviati dei segnali operativi . E qui spesso si rischia di fare il secondo passo falso nel percorso per una corretta educazione finanziaria: le raccomandazioni di investimento. L’attuale legislazione in materia è trattata dal Regolamento n. 596/2014 del Parlamento europeo (Mar, Market Abuse Regulation), che la Consob ha recepito e in parte anche approfondito, con le linee guida sulle raccomandazioni d’investimento emanate il 13 ottobre 2017. Sebbene il Mar in molte parti sia decisamente rigoroso, in merito a chi possa o meno redigere raccomandazioni d’investimento è curiosamente permissivo. Sono abilitati infatti non solo i soggetti che professionalmente producono raccomandazioni di investimento (i gestori), ma anche i cosiddetti «esperti».
Questi ultimi vengono definiti tali se propongono ripetutamente decisioni di investimento in relazioni a strumenti finanziari e se si presentano come dotati di esperienza e competenza finanziaria. Addirittura, per identificare la figura dell’esperto possono essere utilizzati alcuni indicatori quali, ad esempio, il numero di follower delle raccomandazioni proposte dall’esperto, la sua storia professionale, il fatto che abbia prodotto raccomandazioni a titolo professionale in passato o l’eventualità che le sue passate raccomandazioni siano state rilanciate da terzi, ad esempio dai media. Tutte variabili quantomeno opinabili e soggettive. Forse qualche paletto in più potrebbe essere utile per ridurne il numero, specie che ora il termine follower è sempre più abusato. Bisogna dunque appigliarsi agli obblighi informativi che l’autorità impone a chiunque produca o diffonda raccomandazioni d’investimento e che prevedono la predisposizione a misure e procedure volte ad assicurare che le informazioni siano presentate al pubblico in maniera corretta e che gli interessi, o conflitti di interessi, siano chiaramente indicati.
Al riguardo, se un intermediario pubblica sul proprio sito una raccomandazione prodotta da terzi, deve provvedere a fornire indicazioni sui eventuali conflitti di interesse, in considerazione del fatto che questi ultimi potrebbero essere diversi rispetto a quelli di chi ha prodotto la ricerca. Se invece un soggetto destinatario di una raccomandazione prodotta da terzi la diffonde ulteriormente, sempre che questo non venga vietato dal produttore, anche tale soggetto è tenuto ad adempiere agli obblighi informativi previsti dal Mar e dalle relative disposizioni attuative. La diffusione della raccomandazione però, presuppone che questa avvenga tramite canali di distribuzione poiché, in caso contrario, non è applicabile la disciplina in materia di market abuse. (riproduzione riservata)