L’oggetto della controversia è un ordine di vendita sul titolo Unicredit: nella pagina internet dedicata alla negoziazione titoli dell’home banking di un grande gruppo bancario milanese il cliente ha inserito un prezzo di vendita con l’ultimo decimale dispari, mentre il valore del tick di negoziazione, cioè il multiplo minimo di prezzo stabilito dal regolamento del London Stock Exchange-Borsa Italiana, era pari a 0,002 euro visto che il prezzo si collocava nella fascia tra 10 e 20 euro. L’inserimento sarebbe stato corretto se il prezzo si fosse collocato nella fascia tra 5 e 10 euro, a cui corrisponde un tick di 0,001 euro. Risultato: la piattaforma di home banking ha accettato ugualmente l’ordine inoltrandolo sul mercato, per poi ritornarlo al cliente pochi secondi dopo con la generica dicitura di “ineseguito”. La domanda sorge quindi spontanea: perché la piattaforma di home banking non ha effettuato, in via automatica, un controllo preventivo sulla validità del prezzo inserito, impedendo la conclusione della procedura di raccolta dell’ordine finché questo non risultasse corretto? L’implementazione del controllo automatico sui sistemi informativi della banca è peraltro un’attività del tutto agevole, come evidenzia l’illustrazione grafica proposta. E con poco sforzo in termini di tempo eviterebbe la raccolta di ordini viziati (e quindi nulli), fornendo un servizio che dovrebbe essere dovuto alla clientela.
Un caso non isolato. Osservando le piattaforme di home banking di altre banche, di grandi e medie dimensioni, si scopre peraltro che l’istituto milanese non è il solo ad agire in questo modo: nella gran parte dei casi, tuttavia, l’ordine ineseguibile perché viziato da un prezzo non valido ritorna al mittente con la dicitura “rifiutato”, senz’altro meno generica di “ineseguito” ma comunque indicativa del fatto che l’intermediario non abbia svolto professionalmente il proprio ruolo, avendo raccolto un ordine che non aveva i presupposti per essere eseguito. Alla domanda del perché non venga effettuato un controllo automatico dei prezzi inseriti nella pagina internet della raccolta ordini, la risposta è stata sempre piuttosto laconica: «non spetta alla banca verificarne la validità».
La decisione Acf. E’ invece lapidaria l’interpretazione dell’Articolo 15 del Regolamento Ue 2017/589, titolato “Controlli pre-negoziazione sull’immissione degli ordini”, da parte dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie: «in forza di tale disposizione», cita l’organo Consob con decisione n. 3350 del 20 gennaio 2021, «la banca era tenuta ad implementare il sistema di home banking attraverso una funzione bloccante, che impedisse l’inserimento dell’ordine invalido per non corretta indicazione del livello di prezzo». Il Comma 1 dell’Articolo 15 cita infatti che «l’impresa di investimento applica, per tutti gli strumenti finanziari, il seguente controllo pre-negoziazione sulle immissioni degli ordini: a) filtri di prezzo, che bloccano automaticamente o cancellano gli ordini che non soddisfanno parametri di prezzo prefissati, distinti per i diversi strumenti finanziari sia ordine per ordine che per un determinato periodo di tempo». La decisione dell’Acf crea un precedente giuridico che ora può essere invocato anche da altri investitori che incapperanno, inconsapevolmente o perfino di proposito, in un’analoga inefficienza nell’erogazione del servizio online di raccolta ordini della propria banca. Perciò è opportuno che gli intermediari adeguino rapidamente la verifica automatica di validità dei prezzi inseriti dagli utenti durante la procedura di raccolta ordini, impedendone la conclusione finché questi non sono validi, anche nell’ottica di fornire il giusto livello di servizio alla clientela.
Un controllo semplice. Il documento denominato FTP Services Market Reference Data, prodotto da London Stock Exchange Group-Borsa Italiana, dettaglia in una serie di tabelle al paragrafo 2.10.20 - Price Format (da pag. 40 a 48 dell’ultima versione datata agosto 2020) le fasce di prezzo in base alle quali cambia il tick del titolo. Per individuare la tabella giusta, l’anagrafica di Borsa Italiana sui prodotti quotati indica, in un apposito campo denominato Price Format Code, a quale tabella fare riferimento per lo specifico titolo: Unicredit, per stare nell’esempio della controversia su cui si è espresso l’Acf, riporta il codice TS_06MF nel campo Price Format Code della sua anagrafica; basterà quindi scorrere le tabelle del paragrafo 2.10.20 del documento FTP Services Market Reference Data fino a trovare TS_06MF nella prima colonna, identificando la porzione di tabella che riporta il tick per le varie fasce di prezzo in cui si potrà muovere Unicredit, così come tutti le altre azioni che hanno lo stesso codice nel campo Price Format Code dell’anagrafica. Al momento, quotando attorno a 8 euro, Unicredit si trova quindi nella fascia di prezzo 5-10 euro, fascia a cui è associato un tick di 0,001: i prezzi che potrà assumere saranno quindi un multiplo esatto di 0,001, cioè la divisione tra il prezzo e il tick deve restituire un numero intero senza decimali, e così deve anche essere per i prezzi inseriti in un ordine di negoziazione; nel caso in cui il prezzo non corrisponda a multiplo esatto del tick (per esempio 8,8154), l’ordine di acquisto o di vendita non verrà eseguito sul mercato perché viziato da un errore di compilazione che lo rende nullo. Se il prezzo di Unicredit superasse quota 10 euro rientrerebbe nella fascia 10-20 euro, a cui corrisponde un tick di 0,002, e qui l’errore sarebbe più facile: il terzo decimale deve essere infatti un numero pari, perciò un prezzo di 10,115 euro inserito eventualmente nell’ordine di negoziazione lo renderebbe nullo. Nello stesso momento, sarebbe invece valido un prezzo di 9,995 euro, per esempio, perché rientrerebbe nella fascia 5-10 euro dove il tick è pari a 0,001. I due prezzi potrebbero coesistere anche nello stesso ordine di negoziazione in caso di ordine condizionato (es. stop loss).
Come cambia il tick. Le sei tabelle del documento FTP Services Market Reference Data dedicate alle azioni (ne esistono poi altre due dedicate agli Etf dell’EtfPlus e tre dedicate ai Covered warrant e ai Certificate del SeDeX) di norma non cambiano nel tempo. A cambiare è invece il campo Price Format Code contenuto nell’anagrafica titoli, aggiornata ogni notte nel flusso di Borsa, che muta in funzione del livello di scambio di ciascuno osservato nel medio periodo, o al più trimestralmente: più un titolo è scambiato e più granulare è la tabella del valore del tick a cui viene associato (TS_06MF), mentre un basso livello di scambi genera un Price Format Code associato alla tabella meno granulare (TS_01MF). All’interno dei 40 titoli del Ftse Mib si può osservare una ripartizione nelle tabelle dalla TS_04MF alla TS_06MF, mentre al di fuori delle blue chip la ripartizione arriva fino alla tabella TS_01MF. (riproduzione riservata)