La recente pubblicazione a mezzo stampa dell’avvenuto deposito della decisione 7398/2024 dell’Arbitro delle Controversie Finanziarie (Acf), ha riportato all’attenzione degli operatori il tema riguardante la gestione dei margini di garanzia per operazioni in strumenti derivati. La questione è di fondamentale importanza per i trader perché può determinare la chiusura forzata delle posizioni di un portafoglio da parte del proprio intermediario in caso di situazioni di borsa avverse, come successo nella fattispecie della controversia (tra cliente e intermediario) che ha dato vita al ricorso sopracitato.
I fatti risalgono al marzo 2023, in un momento cruciale per le borse mondiali. Il 10 marzo 2023 scoppia infatti la crisi della Silicon Valley Bank (Svb), con la banca americana viene commissariata dalla Federal Deposit Insurance Corporation evitando una corsa allo sportello. Le ripercussioni si fecero sentire in tutto il mondo, con pesanti perdite dei listini finanziari. All’interno di questo contesto, il 15 marzo 2023, dopo avere effettuato alcune operazioni in opzioni all’interno di un portafoglio che prevedeva anche investimenti azionari, il cliente di un intermediario subisce un processo di stop out, ossia la chiusura forzosa delle posizioni, generando una perdita effettiva di circa 290 mila euro.
Per giustificare l’azione, l’intermediario ha spiegato che il sistema è sopraggiunto per la mancanza dei requisiti di marginazione, calcolata come la somma delle potenziali perdite di portafoglio in una serie di scenari predefiniti (aggiornati, più volte, nel corso di ciascuna giornata di borsa) che prendono in considerazione, tra gli altri elementi, il prezzo di mercato degli strumenti sottostanti e la volatilità. E proprio l’aumentare della volatilità intrinseca alle opzioni ha fatto deragliare la richiesta margini sul portafoglio da parte dell’intermediario, arrivati ad incrementarsi del 118%.
Uno dei terreni di scontro della controversia è su una questione di fondo: il margine deve essere calcolato sulle singole operazioni, o su tutto il portafoglio nell’insieme? La risposta a questa domanda risiede nei singoli contratti stipulati all’apertura dei conti titoli, anche se le condizioni che riguardano l’operatività in derivati sono simili per tutti. I clienti assumono l’obbligo di mantenere nel continuum (presso la banca depositaria) i margini di garanzia richiesti per le posizioni assunte, anche in misura superiore a quelli richiesti dalla Cassa di Compensazione del Mercato. Salvo eccezioni, ben specificate, il modello considera l'intera esposizione del portafoglio e applica un margine dinamico in base a scenari di rischio predefiniti, che vengono aggiornati durante la giornata di trading in base alla volatilità del mercato.
Bisogna perciò essere molto attenti alle condizioni contrattuali prestabilite con il proprio intermediario quando si utilizzano strumenti derivati come le opzioni che richiedono un’attenzione particolare alla marginazione, perchè altrimenti si rischia grosso. Per la cronaca, a fine procedimento, il cliente è stato poi risarcito della somma persa, più gli interessi, sostanzialmente perchè l’Acf ha accolto un vizio di comunicazione tempestiva sull’aumento dei margini richiesti e per l’incapacità di documentare, in ossequio al principio di vicinanza della prova, gli elementi utili a ricostruire i dati di attivazione del close out per determinare se la chiusura sia effettivamente avvenuta alle migliori condizioni per il cliente. (riproduzione riservata)