L'amministrazione finanziaria ha infatti così risposto ad alcuni quesiti inviati dai contribuenti. Per la verità la questione attanagliava soprattutto i broker, chiamati a fare da sostituti di imposta. Anche se le cifre in gioco appaiono basse, in realtà non si tratta di una questione di poco conto visto che la soglia dei 20 mila punti è stata battuta molte volte nell'ultimo anno.
La confusione nasceva dalla coincidenza tra il valore massimo di uno scaglione e il minimo di quello successivo.
Il ministero dell'Economia ha risolto con l'occasione anche altri dubbi relativi ai contratti swap, ovvero derivati non standardizzati. Se si scambia un basket di indici o di azioni i contratti andranno scomposti e l'imposta si pagherà su ogni singola posizione. Quindi, se per esempio il contratto prevede una serie di indici che scontano l'imposta e altri che invece sono esclusi, sui primi si pagherà la tassa e sui secondi no. Il ragionamento è analogo quando il contratto prevede delle azioni soggette a tassazione e altre che non lo sono. I casi di questo tipo sono assai frequenti perché sono soggetti a imposta sulle transazioni finanziarie solo le azioni italiane emesse da società con una capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro e i derivati su azioni italiane emesse da emittenti che rispondono agli stessi requisiti. Escluse risultano pertanto azioni e relativi indici esteri o emessi da società di piccole dimensioni.
Occhio agli estremi. Tornando alla questione degli scaglioni, il testo è stato licenziato dal ministero l'ultimo giorno dell'anno, precisando che il valore minimo per ogni scaglione deve considerarsi come «superiore a». Un esempio potrà chiarire meglio il concetto. Il quarto scaglione dell'imposta sui derivati su indici quotati sui mercati regolamentati va da 50 a 100 mila euro, il quinto da 100 a 500 mila euro, secondo l'interpretazione data dal ministero delle Finanze se il controvalore dell'operazione è di 100 mila euro il contribuente sconterà un'imposta di 0,15 euro, quindi quella prevista per il quarto scaglione. La tariffa più elevata, quella di 0,75 euro, troverà applicazione a partire dalle operazioni pari o superiori a 100.001 euro, che rientreranno appunto nello scaglione successivo.
Quando il contratto standard sul Fib vale 20 mila punti ha un valore nozionale di 100 mila euro (5 euro per ogni punto). La questione non si pone invece per il minifib che a 20 mila punti vale 20 mila euro e non sconta un passaggio di scaglione. Il contratto più piccolo continua, infatti, a rimanere nel terzo scaglione, quello che va da 10 mila a 50 mila euro con una tassa pari a 0,075 euro.
Un impatto notevole. Gli importi possono sembrare irrilevanti, ma non lo sono. La tassa non va rapportata al valore nozionale, che costituisce solo un punto di riferimento per calcolare utili e perdite di un'operazione, ma alle commissioni di negoziazione. Un lotto di fib costa infatti in media 4-5 euro, ma si può scendere fino a 2,5 euro: in percentuale quindi è molto diverso pagare 0,15 euro piuttosto che 0,75 perchè, tenendo conto delle tariffe medie, l'imposta aumenta i costi per gli operatori del 3% oppure del 15% e vi sono soggetti sia il compratore che il venditore nell'operatività intraday così come in quella overnight.
Sul punto l'amministrazione non si limita a dare un'interpretazione, ma spiega anche che questo tipo di schema poteva desumersi dall'ultimo scaglione dell'imposta, dove in modo esplicito si citava che l'ultima classe partiva da controvalori delle operazioni «superiori a».
Interpretazione estendibile. Più in generale lo schema a scaglione è molto ricorrente nell'applicazione dell'imposizione. Questa interpretazione potrà quindi essere estesa anche in altre occasioni.
Tornando all'interpretazione fornita dal ministero dell'Economia al dettato della norma, può essere utile ricordare che le classi riferite al controvalore dell'operazione valgono esclusivamente per la tassa sui derivati e non per quella relativa alle operazioni in azioni. Queste scontano infatti un'imposta percentuale pari allo 0,10% da applicare sempre al controvalore dell'operazione. Sulle azioni poi l'imposta in questo caso la paga solo il compratore (e non il venditore) ed esclusivamente per le operazioni overnight.
Più in generale per quanto riguarda invece i contratti swap e i casi ambigui ciò che prevale sono i principi della «scomposizione» o della «prevalenza». I singoli contratti di dubbia applicazione andranno quindi scomposti sottoponendo a tassazione le parti che sono evidente oggetto di imposta. Se ci sono ancora dubbi su una singola parte oppure l'operatore non è in grado di procedere con la scomposizione, l'idea è che si proceda con la prevalenza. I dubbi possono sorgere, per esempio, se oggetto del contratto è la consegna di titoli oppure un risultato finanziario legato a titoli oggetto di imposta in quanto emessi da società italiane o ancora altri strumenti fuori dal perimetro di quelli soggetti a imposta visto che si tratta di azioni estere. (riproduzione riservata)