Trader con operatività dimezzata dopo lo stop alle vendite allo scoperto. Lo scorso 18 marzo, su parere positivo dell’Esma, la Consob, autorità garante dei mercati finanziari, ha infatti introdotto un divieto alle posizioni nette corte su tutto il listino di Borsa e, con provvedimenti successivi e incrementali nel tempo, ha applicato inoltre un regime di trasparenza rafforzata su 48 società ad alta capitalizzazione componenti il listino. Sulla questione si è creata tuttavia notevole confusione tra trader e operatori italiani, incerti su cosa è ancora possibile fare e cosa è vietato, nel timore delle (salate) multe in cui potrebbero incorrere.
La mancata applicazione degli obblighi di legge (fatto riferimento all’articolo 193-ter del Tuf) comporta infatti una sanzione amministrativa da 25 mila fino a ben 2,5 milioni euro. Tali sanzioni inoltre possono essere aumentate sulla base delle qualità personali del colpevole, e dell’entità del prodotto e del profitto conseguito, e la possibile confisca. Anche l’intermediario ha obblighi di monitorare il rispetto del divieto da parte dei clienti. Tutto ciò si è reso necessario a causa delle turbolenze sui mercati azionari mondiali che hanno scontato immediatamente il fermo produttivo forzoso causato dalla pandemia in atto.
Regole e limiti. «Nel dettaglio, secondo le nuove direttive è vietata ogni operazione speculativa ribassista, anche effettuata tramite derivati o altri strumenti finanziari sia multiday che intraday», ha spiegato Stefano Sabetta, specialista nell’analisi delle posizioni nette corte sul mercato italiano e internazionale. «In parallelo viene anche applicato un regime di trasparenza rinforzato sulle partecipazioni detenute dagli investitori nelle società italiane quotate in borsa a più alta capitalizzazione ed azionariato diffuso. Sono state infatti riviste le soglie di partecipazione che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alle autorità, fissandole all’1% per la detenzione di partecipazione in società non Pmi e al 3% per le Pmi».
Il provvedimento ha vigore per tre mesi salvo possibilità di revoca, mentre i Paesi europei che hanno agito in maniera simile per il momento limitano la durata temporale del provvedimento a un solo mese. «Il duplice provvedimento ha validità erga omnes», ha aggiunto Sabetta, «e quindi si applica a persone sia fisiche che giuridiche, italiane ed estere (Italia, Ue, Extra Ue) per scambi avvenuti sia su una Trading venue, ossia su piattaforma regolamentata come quella di Borsa Italiana, che Over the counter (mercati Otc)». In parole povere il divieto riguarda sia l’intermediario che agisca per conto proprio che per i clienti nelle operazioni retail. L’ambito di applicazione riguarda quindi anche le attività di trading dei singoli investitori privati che hanno l’obiettivo di originare una posizione ribassista sulle azioni soggette a restrizione al fine di conseguire un vantaggio dal ribasso dei corsi azionari. La posizione netta corta è vietata sia attraverso la vendita diretta del titolo che attraverso operazioni di finanza derivata, come ad esempio l’acquisto di un’opzione put. La normativa, tuttavia, permette la vendita di titoli precedentemente acquistati o la detenzione di posizioni corte preesistenti, con l’obbligo di non effettuarne un incremento.
Le possibili deroghe ai limiti imposti. In linea di principio, eventuali operazioni ribassiste sulle azioni soggette a restrizioni sono possibili solo qualora siano effettuate a copertura di una posizione lunga. Tenendo a riferimento lo schema delle 48 società, le operazioni ribassiste su strumenti legati a indici che siano in tutto o in parte composte da azioni soggette a restrizione sono vietate se il peso azionario di tali azioni supera il 20% dell’indice stesso.
Ecco comunque le strategie ancora possibili. La vendita di un miniFib o l’acquisto di un Etf ribassista sono possibili solo nel caso in cui si detengano posizioni lunghe su tutte le azioni componenti l’indice Ftse Mib nelle corrette proporzioni. Sono quindi consentite operazioni corte su strumenti legati a indici (future, derivati, Etf, certificati) se il peso delle azioni soggette a restrizione è uguale o inferiore al 20% dell’indice. Occorre quindi prestare massima attenzione a non incrementare il delta di una posizione preesistente. E’ tuttavia fatto salvo il principio della buona fede secondo cui non è considerata una violazione l’involontaria variazione del delta. Ciò fa scattare l’obbligo di comunicazione per superamento del reporting treshold (dello 0,1%, 0,2% ,0,3% e così via) del capitale emesso. Un altro caso è quello dell’investitore che possiede una posizione corta di un paniere di azioni soggette a restrizione e al contempo una posizione lunga del future. Questo scenario apre a una doppia possibilità: effettuare obbligatoriamente il rollover del future in scadenza oppure chiudere il paniere di titoli in posizione corta prima della scadenza del future.
Le strategie vietate. Una strategia di portafoglio vietata è quella di acquistare un’azione del Ftse Mib con la contestuale vendita dell’indice per un importo equivalente. «Il motivo è semplice», puntualizza Sabetta: «come si può dedurre da questa operatività, la posizione assunta genera una posizione netta corta sulla totalità del Ftse Mib tranne che per l’unica azione in acquisto. E’ anche vietato vendere contratti future su un indice che includa, tra le altre, le azioni soggette a restrizioni e acquistare contestualmente contratti future su tutti o la maggior parte dei titoli inclusi nell’indice stesso, a eccezione delle azioni soggette a restrizione».
L’investitore, quale che sia la sua veste giuridica, deve sempre essere in grado di dimostrare la non intenzione di aggirare il divieto dando luogo a strategie ribassiste. Anche l’intermediario ha obblighi di monitorare il rispetto del divieto da parte dei clienti. Tuttavia la responsabilità del broker è attenuata in quanto è tenuto a fare affidamento alle dichiarazioni fornite dal cliente, il quale potrebbe possedere posizioni lunghe presso altri intermediari. In tutta questa cornice si ricorda che, per decisione dell’Esma del 16 marzo 2020, la soglia di segnalazione di posizioni nette corte su azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato è stata ridotta allo 0,1% del capitale sociale. (riproduzione riservata)