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Quali sono i limiti dell’intelligenza artificiale nella consulenza finanziaria

di Filippo Annunziata* e Oreste Pollicino**
26 agosto 2026, 02:00 Ultimo aggiornamento: 06:57

Scalable Capital introduce l'uso di chatbot come ChatGpt e Claude per analizzare portafogli ed eseguire operazioni, sollevando questioni sulla qualificazione giuridica del servizio e la responsabilità dell'intermediario

La notizia è di ieri. Reuters riferisce che Scalable Capital consente ora ai clienti di utilizzare chatbot come ChatGpt e Claude per analizzare il portafoglio ed effettuare operazioni. La novità è che l’intelligenza artificiale può entrare nel percorso attraverso cui un ordine viene formato e trasmesso.

La qualificazione giuridica del servizio offerto

Il primo nodo giuridico è capire quale servizio viene effettivamente prestato. Se il cliente ha già deciso di acquistare un titolo e usa il chatbot solo per impartire l’ordine, non siamo solo nella consulenza finanziaria. Vengono invece in rilievo le regole europee sulla ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.

La direttiva 2014/65 sui mercati degli strumenti finanziari prevede, per i servizi diversi da consulenza e gestione di portafoglio, la verifica delle conoscenze e dell’esperienza del cliente per accertare se il prodotto o servizio sia appropriato. Solo alle condizioni dell’articolo 25 - iniziativa del cliente e strumenti non complessi - si può prescindere da tale valutazione.

Diverso è il caso in cui il cliente chieda: «Guardando il mio portafoglio, che cosa dovrei comprare o vendere?». Il Regolamento delegato della Commissione considera «raccomandazione personalizzata» quella presentata come adatta a una persona, o fondata sulle sue circostanze, e diretta all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di uno strumento finanziario.


Qui serve però una cautela ulteriore. Non basta che una raccomandazione compaia sullo schermo perché possa essere imputata a Scalable come servizio di consulenza. Occorre capire chi la genera, con quali istruzioni e quale integrazione tra chatbot e intermediario. È l’architettura del servizio, oggi non ancora interamente pubblica, a determinare la qualificazione giuridica.

Se si trattasse effettivamente di consulenza, scatterebbe la valutazione di adeguatezza: l’intermediario deve acquisire informazioni sulle conoscenze ed esperienze del cliente, sulla situazione finanziaria, sulla capacità di sopportare perdite, sugli obiettivi e sulla tolleranza al rischio. L’articolo 54 del Regolamento contiene una regola a tutela dell’utente: quando consulenza o gestione di portafoglio sono prestate attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di effettuare la valutazione di adeguatezza resta all’impresa che presta il servizio e non viene ridotta dall’impiego del sistema elettronico. Non è una responsabilità generale per ogni errore dell’intelligenza artificiale: riguarda l’obbligo di adeguatezza, che assicura la conformità del consiglio alle esigenze e al profilo del cliente.

L’ipotesi del mandato per la gestione del portafoglio

Un terzo scenario sarebbe attribuire al sistema il potere di assumere decisioni di investimento nell’ambito di un mandato individuale: sarebbe gestione di portafoglio. Ma Reuters riferisce che per ora i clienti possono analizzare il portafoglio ed effettuare operazioni attraverso i chatbot. Non vi sono elementi sufficienti per affermare che ChatGpt o Claude possano disporre autonomamente del patrimonio del cliente.


In ogni caso gli utenti non sempre sono in grado di distinguere i diversi servizi e sistemi: può essere percepita come consulenza una raccomandazione generica, formulata non «su misura» dell’utilizzatore ma che quest’ultimo avverte come tale. La definizione di consulenza e la connessa tutela affidata alla valutazione di adeguatezza sono risalenti nel tempo e andrebbero adeguati per tener conto delle nuove tecnologie e dei bias comportamentali che inducono.

Tracciabilità e il regolamento europeo sull’AI

C’è poi la tracciabilità. L’articolo 16 della direttiva impone di registrare le comunicazioni elettroniche relative ai servizi su ordini della clientela e quelle destinate a sfociare in tali operazioni. Una risposta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati del giugno 2025 ha chiarito che l’obbligo può riguardare anche una conversazione su alternative di investimento destinata o idonea a condurre a una transazione, anche se l’ordine è poi impartito attraverso un altro canale.

La chat dunque può diventare parte della documentazione regolatoria del percorso che porta all’operazione. Già nel 2024 la stessa autorità aveva chiarito che l’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi di investimento va letto attraverso gli obblighi esistenti, dal migliore interesse del cliente alla governance e al controllo dei rischi, richiamando anche opacità, qualità dei dati, eccessivo affidamento sulle risposte generate, privacy e sicurezza.


Infine il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale. Il suo Allegato III include la valutazione dell’affidabilità creditizia e alcuni utilizzi nelle assicurazioni vita e salute tra gli impieghi che possono ricadere nella categoria dei sistemi ad alto rischio; non include invece, per il solo fatto di essere tali, la consulenza sugli investimenti o l’esecuzione di ordini. La qualificazione come alto rischio resta comunque soggetta ai criteri dell’articolo 6.


Il caso Scalable mostra così che tra «informami», «consigliami», «compra» e «decidi per me» esistono differenze giuridiche profonde. L’intelligenza artificiale può farle apparire come passaggi della stessa conversazione; il diritto deve continuare a distinguerle. È dalla funzione svolta e dalla sua imputazione all’intermediario, molto più che dall’etichetta «intelligenza artificiale», che dipende il regime applicabile. (riproduzione riservata)

*ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari

**ordinario di Diritto Costituzionale Università Bocconi



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