È incostituzionale il tetto di sei mensilità di stipendio come indennità risarcitoria per un licenziamento nelle piccole e medie imprese con meno di 16 dipendenti.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza numero 118 (con riferimento all’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n°23 del 2015) là dove stabilisce che, nel caso di licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro, che non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’articolo 19, 8° e 9° comma, dello Statuto dei lavoratori, l’ammontare delle indennità risarcitorie «non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio.
Secondo la Corte, l’imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento, fa sì che l’ammontare dell’indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro.
La Corte esprime, inoltre, «l’auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia, in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come ad esempio la crisi dell’impresa), il criterio del numero dei dipendenti non costituisce l’esclusivo indice rivelatore della forza economica dell’impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi».
Il dispositivo della Consulta dà ragione, indirettamente, ai proponenti del secondo quesito referendario dell’8 e 9 giugno 2024, in testa la Cgil. Che proponeva di abrogare l’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante «Norme sui licenziamenti individuali».
Un quesito che non ha superato il quorum del 50%+1 degli aventi diritto al voto e che si proponeva di ampliare le tutele per i dipendenti di datori di lavoro con meno di 16 addetti, eliminando appunto l’attuale limite massimo di sei mensilità di indennizzo in caso di licenziamento illegittimo.
L’abrogazione del tetto massimo consentiva al giudice di riconoscere una tutela adeguata al lavoratore, in considerazione di diversi parametri, senza che ci sia una definizione del tetto massimo sulla base di una valutazione preventiva da parte dell’azienda.
Per Unimpresa la decisione della Consulta «introduce un importante principio di tutela individuale, ma corre il rischio di produrre gravi conseguenze sull’equilibrio e sulla tenuta economica e occupazionale del sistema produttivo italiano»
L’associazione spiega che «un’azienda con quattro dipendenti e un fatturato di 250 mila euro annui, se condannata a pagare una indennità non più contenuta nel limite di sei mensilità, potrebbe trovarsi a versare 12-18 mensilità di retribuzione (in media 30 mila-40 mila euro) a fronte di un solo rapporto di lavoro, con la concreta possibilità di dover ricorrere a indebitamento, dismissioni o cessazione dell'attività».
In Italia operano oltre 4,1 milioni di microimprese (ossia aziende con meno di 10 dipendenti), pari al 94,8% del totale delle imprese attive. Queste aziende impiegano circa 7,7 milioni di lavoratori: ovvero il 45% degli occupati del settore privato. «La stragrande maggioranza», conclude Unimpresa, «opera con margini operativi ridottissimi, spesso inferiori al 5% del fatturato annuo, e con una liquidità che consente, mediamente, non più di tre mesi di sopravvivenza in caso di blocco o crisi di cassa». (riproduzione riservata)