Il ddl AI è legge, grazie ai 77 voti a favore raccolti al Senato in terza lettura. Nei vari passaggi parlamentari dal testo è stata tolta la previsione che i sistemi di AI utilizzati in ambito pubblico dovessero essere installati su server ubicati nel territorio nazionale.
Il testo contiene comunque «elementi di salvaguardia innovativi a livello mondiale» perché «rafforza la tutela del copyright a protezione del mondo editoriale, giornalistico e creativo» e introduce il reato di deepfake», sottolinea il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all'editoria, Alberto Barachini. La diffusione illecita di contenuti generati o manipolati da AI sarà punito con la reclusione da 1 a 5 anni.
Da non dimenticare poi che il governo stanzia 1 miliardo attraverso il Fondo di sostegno al venture capital gestito da Cdp Venture Capital, destinato a pmi e grandi imprese attive in AI, cybersicurezza, tecnologie quantistiche e tlc.
La ormai legge richiama poi l’impostazione antropocentrica già presente nell’AI Act: «L’intelligenza artificiale deve essere sviluppata e utilizzata in modo corretto, responsabile e proporzionato, garantendo trasparenza, spiegabilità e sorveglianza umana, intervenendo in modo dettagliato su alcuni ambiti considerati sensibili», ha spiegato a MF-Milano Finanza Giuseppe Vaciago, partner di 42 Law Firm.
Viene infatti istituito un Osservatorio sul lavoro presso il ministero competente, con compiti di strategia, monitoraggio degli impatti e promozione della formazione di datori e lavoratori. Altra scelta coerente con il regolamento europeo.
In particolare per le professioni intellettuali la legge prevede che l’AI possa essere utilizzata solo come strumento di supporto e impone al professionista un obbligo di informazione chiara e completa al cliente. Si tratta, ha precisato Vaciago, di una «norma di forte carattere deontologico, che intende tutelare il rapporto fiduciario».
Quanto invece alla pubblica amministrazione, l’intelligenza artificiale è ammessa per aumentare efficienza e qualità dei servizi, ma in funzione meramente strumentale: la responsabilità del provvedimento resta al funzionario, che deve garantire tracciabilità e conoscibilità del funzionamento del sistema.
Anche il mondo della sanità ha le sue regole specifiche: l’AI è ammessa come strumento di supporto per prevenzione, diagnosi e cura, ma la decisione terapeutica resta al medico. Da notare che sono previste garanzie sull’affidabilità dei sistemi e sull’uso di dati, anche sintetici, per ricerca e sperimentazione. E nel fascicolo sanitario elettronico, conclude Vaciago, viene «introdotta una piattaforma nazionale gestita da Agenas, con presidi di sicurezza e protezione dei dati». (riproduzione riservata)