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Il caso Unicredit-Bce riapre il tema della vera Vigilanza
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Il caso Unicredit-Bce riapre il tema della vera Vigilanza

di Angelo De Mattia
03 luglio 2024, 18:30 Ultimo aggiornamento: 04 luglio 2024, 11:41

È più che legittimo chiedere, dopo avere affrontato la questione della copertura legislativa, se sia ragionevole imporre a una banca che sta gradualmente uscendo dalla Russia, di lasciare con ogni sollecitudine tale Paese, senza considerare tutti i problemi connessi a un’uscita del genere | I casi Unicredit e Savona attestano l'importanza delle riforme

Richiede alcune puntualizzazioni la discussione che sta suscitando il ricorso dell'Unicredit al Tribunale europeo per un chiarimento sulla questione derivante dall'urgenza disposta dalla Bce per l'uscita dell'Istituto dalla Russia. Mercoledì, su queste pagine, in un articolo, in cui si è riferito anche dell'appoggio all'iniziativa da parte del ministro degli Esteri Antonio Tajani, sono stati efficacemente indicati i rischi - per le possibili contromisure russe - di una rapida uscita dell'Unicredit. Bene ha fatto la banca in questione a evidenziare lo scopo del chiarimento, al quale mira con la sua iniziativa, che potrebbe essere quanto mai opportuno, in un senso o nell'altro, per la stessa Bce. Il medesimo chiarimento che ha giustamente auspicato il Ministro Tajani. Tuttavia volens nolens l'Unicredit ha sollevato un problema di più ampia portata.

Il ruolo della Vigilanza

La Vigilanza bancaria e finanziaria non è un legislatore. Le sue disposizioni debbono avere una base giuridica superiore, nella gerarchia delle norme, che le legittima, senza la quale saremmo in un caso, per dirla alla francese, di «dètournement de pouvoir». Sono sufficienti a legittimare qualsiasi normativa di secondo livello e ordini dell'authority ai «vigilati» - fondati sulla stessa - le clausole generali della «sana e prudente gestione» e della «tutela della stabilità»? Ciò può essere accettabile solo fino a un certo punto, in particolare fino a quando non si intervenga su diritti tutelati da una norma primaria per cui, se si agisce in maniera difforme, è essenziale l'adozione di una legge o di una direttiva europea ovvero, e ancor meglio, di un regolamento comunitario.

Ricordo che la legge bancaria del 1936 prevedeva, per esempio, la possibilità per la Vigilanza di fissare i limiti dei tassi bancari attivi e passivi. Dunque era una legge che lo disponeva e purtuttavia ci si astenne dal farlo, prima perché in contrasto con i principi generali della funzione creditizia e, poi, sopravvenuta la Costituzione, per il possibile contrasto con quest'ultima, pur non mancando una impostazione dirigista e la qualificazione dell'attività bancaria come funzione di interesse pubblico. La sana e prudente gestione e altre clausole della specie hanno dei limiti, dunque, non possono essere un passepartout per qualsiasi norma su cui basare poi specifiche disposizioni. Diversamente, si finirebbe con l'assegnare a un'istituzione soggetta alla legge un potere di legiferazione oggi assegnato ai Parlamenti e, con alcuni limiti, ai governi in ossequio alla dottrina dei tre poteri. Esiste una riserva di legge e solo, molto limitata, una riserva di amministrazione.

Che fine ha fatto il principio di ragionevolezza

Questo tema non è nuovo per le banche. Naturalmente, anche se sussistesse una valida copertura della disposizione di Vigilanza da parte di una specifica norma primaria, ciò non esonera dall'osservare nella configurazione della disposizione i principi della ragionevolezza - che la nostra Corte Costituzionale valuta costantemente nei casi a lei sottoposti - della adeguatezza, della proporzionalità e della sussidiarietà. Non sono principi validi solo per le leggi: sarebbe paradossale se a valle di queste ultime si potessero produrre disposizioni che non osservino tali principi.

Allora, tornando al caso Unicredit, è più che legittimo chiedere, oltre ad altre risposte e dopo avere affrontato la questione della copertura legislativa, se sia ragionevole imporre a una banca che sta gradualmente uscendo dalla Russia, di lasciare, non dico immediatamente, ma con ogni sollecitudine tale Paese, senza considerare tutti i problemi connessi a una uscita del genere. Si pensi poi a cosa accadrebbe in un caso del genere in Germania dove vige un controllo della Corte costituzionale anche sulle normative europee ai fini della loro applicazione. Insomma, il caso ( per ora) è circoscritto, ma dovrebbe considerarsi benvenuto per stimolare giuristi e opinionisti ma anche i policy makers ai necessari approfondimenti. (riproduzione riservata)



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