Nasce il nuovo registro delle grandi catene di distribuzione, dei venditori web e dei concessionari auto (i merchant) che, a titolo accessorio, operano anche come intermediari del credito o concedono dilazioni di pagamento. L’avvio è fissato al 13 luglio e a gestirlo sarà l’Oam, l’organismo di agenti e mediatori crediti presieduto da Francesco Alfonso. A prevederlo è stato il decreto legislativo (212/2025) emanato in attuazione della Direttiva CCD2 e la volontà è di intervenire nell’area grigia della concessione di prestiti al consumo, nell’ottica di garantire la tutela del consumatore in termini di trasparenza ma anche di prevenire il fenomeno del «sovraindebitamento» che preoccupa pure il legislatore comunitario.
«Nel nuovo registro saranno annotati i dati dei merchant che banche e intermediari finanziari dovranno inviare entro tre mesi a far data dal 13 luglio 2026», hanno spiegato dall’Oam e ci sarà una sezione dedicata ai merchant che offrono in proprio dilazioni di pagamento.
Quanto ai poteri di vigilanza, l’Organismo guidato da Alfonso potrà richiedere agli stessi fornitori di beni o prestatori di servizi la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti relativi alle attività di finanziamento, ed effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di Finanza.
In caso di violazioni alla normativa, di mancata o tardiva comunicazione o trasmissione delle informazioni o dei documenti richiesti o in caso di ostacolo alle attività di controllo dell’Organismo, l’Oam può applicare ai fornitori di beni o i prestatori di servizi la sospensione dall’esercizio dell’attività di finanziamento da dieci giorni a tre mesi, o la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro al 10 per cento del fatturato. L’applicazione della sanzione è comunicata alla banca, all’intermediario finanziario o al diverso soggetto autorizzato o abilitato all’erogazione del credito che ha stipulato la convenzione con il soggetto sanzionato.
Ma nell’intervento non ci sono solo i grandi operatori. Nonostante le microimprese e le pmi non rientrino nel perimetro dei soggetti obbligati all’iscrizione al nuovo registro, il decreto prevede una sorta di vigilanza da parte dell’Oam, sia pur più attenuata. Ad alleggerire la vigilanza è il meccanismo in base al quale i poteri dell’Oam possono essere attivati. In particolare l’Organismo può intervenire solo sulla base della segnalazione di ogni soggetto interessato per verificare se l’esercente rispetta la disciplina prevista dal Testo unico bancario in materia di tutela del consumatore. La norma non individua i «soggetti interessati» se non includendovi, di diritto, le banche, gli intermediari finanziari, o gli altri soggetti autorizzati o abilitati all’erogazione del credito che stipulano le convenzioni. I consumatori e le loro associazioni, ma anche un potenziale concorrente, potrebbero comunque rientrare nel numero dei «soggetti interessati». (riproduzione riservata)