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Il recupero crediti coi tribunali chiusi: le buone prassi e le occasioni perdute
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Il recupero crediti coi tribunali chiusi: le buone prassi e le occasioni perdute

di Antonio Rabossi - operations director Intrum Italy
MF - Numero 124 pag. 16 del 25/06/2021

L’8 marzo 2020 verrà ricordata come la data della «chiusura» dei tribunali. La crescita della curva pandemica ha, almeno nel sistema giustizia, paradossalmente portato anche a qualche risvolto positivo: gli interventi in parola, pur ancora inidonei a delineare una vera e propria svolta funzionale del panorama giuridico, indubbiamente rappresentano un primo passo avanti per un sistema giudiziario più agile e snello. Tra le principali novità di cui si è ampiamente sentito parlare anche tra i non addetti ai lavori rientra l’ udienza mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, seguita dal deposito di note scritte in luogo della trattazione orale. Nel Pnrr di recente presentato, la trattazione scritta e l’udienza da remoto sono riportati quali elementi ormai «consolidati e stabilizzati», il che lascia presumere possano diventare delle pietre miliari della «nuova» giustizia civile. A fronte di questi due tentativi di ottimizzazione dei tempi e dei costi processuali (riusciti o meno forse è troppo presto per dirlo), troviamo una ridotta attenzione prestata all’implementazione di alcuni strumenti telematici che potrebbero realmente snellire lo svolgimento di gran parte dell’attività giudiziale, basti pensare alle procedure riguardanti le vendite al pubblico incanto.

Sebbene siano disponibili da tempo specifiche piattaforme per la consultazione online (quali il Pvp-Portale vendite pubbliche), ciò che continua purtroppo a mancare è un sistema integrato, idoneo a regolare e promuovere diffusamente le varie piattaforme di pubblicità degli immobili e degli altri beni oggetto di asta agevolando un’immediata partecipazione dei potenziali interessati (anche non investitori/professionali): ciò porterebbe di sicuro un tangibile vantaggio, tanto per il creditore procedente, quanto per l’esecutato. Un altro punto su cui sarebbe auspicabile una sorta di rivoluzione copernicana è rappresentato dall’approccio esclusivamente giudiziale per la liquidazione dei beni a garanzia dei crediti. La nuova frontiera, timidamente aperta con singoli interventi normativi nazionali e proposta a livello sistemico solo in ambito comunitario, consisterebbe nel disciplinare specifici strumenti di liquidazione extra-giudiziale che possano, su scelta dei contraenti ed in virtù di condizioni e regole ben definite, sostituire il classico procedimento di espropriazione. I primi approcci normativi in questo senso si sono avuti con il cosiddetto Patto Marciano, riferito esclusivamente alle imprese, ma soprattutto con la previsione introdotta all’art. 120-quinquiesdecies Tub, che ne ha esteso l’ambito di applicazione anche ai consumatori, inserendo a tal fine puntuali meccanismi di tutela. Un tentativo più ambizioso è, invece, quello avviato nel 2018 con una proposta di Direttiva europea riguardante l’esecuzione extragiudiziale delle garanzie (Aece), indicata tra le priorità legislative per il 2021, sicché si potrebbe sperare nella sua emanazione prima della fine dell’anno in corso. L’ambito di applicazione del nuovo strumento procedurale (almeno nella prima versione della proposta di norma comunitaria) sarebbe quello dei prestiti concessi alle imprese nei casi in cui il creditore garantito ed il mutuatario abbiano raggiunto un accordo preventivo al momento della conclusione del contratto di finanziamento; rimarrebbero quindi esclusi le erogazioni ai consumatori ed i mutui per l’acquisto di immobili da parte di privati. Così come si presenta allo stato attuale, è indubbio che l’Aece potrebbe costituire un buon punto di partenza sebbene non rappresenti ancora un reale, netto e inequivocabile cambio di mentalità in favore di forme più agevoli di liquidazione dei beni in via stragiudiziale, nonostante un’evoluzione normativa in questo senso potrebbe portare significativi vantaggi a tutti i soggetti interessati oltre che, di conseguenza, al mercato nella sua globalità. Nello specifico, i creditori potrebbero usufruire di un processo di vendita maggiormente snello, con costi contenuti; i debitori, dal canto loro, potrebbero ottenere condizioni di finanziamento più vantaggiose e, nella fase patologica, il miglior prezzo dalla vendita del bene. In ottica sistemica, i vantaggi potrebbero risultare altrettanto importanti, si pensi ad esempio al mercato secondario degli npl, che potrebbe attrarre un numero maggiore di investitori esteri il più delle volte scoraggiati dai non confortanti dati sulla durata media delle procedure concorsuali ed esecutive. In aggiunta, la valutazione delle prospettive di recupero sarebbe basata su dati più uniformi con fattori di costo e tempo meno penalizzanti, portando a un immediato effetto positivo in termini di indici di recupero e di performance.

È infine indubbio che la diffusione di tali meccanismi alternativi sarebbe un utile ausilio per scongiurare l’ingolfarsi ulteriore della macchina giudiziaria. È ovviamente ancora presto per decretare se l’Aece possa almeno parzialmente risolvere le annose tematiche del processo esecutivo italiano: è tuttavia certo un recente fermento nel panorama giuridico, ora più che mai spinto ad aperture e novità impensabili sino a qualche anno fa, con proposte di spicco a ogni livello, basti pensare al Libro Bianco Giustizia 2030, documento volto ad approfondire il binomio innovazione-giustizia promosso su iniziativa del presidente della Corte d’Appello di Brescia, di recente presentazione. I primi passi sono stati mossi, per consolidare l’auspicata riforma è arrivato il momento di sedersi al tavolo: solo con impegno e spirito critico si potrà infatti organizzare un puntuale intervento sul «sistema giustizia» con un finalmente decisivo cambio di approccio. (riproduzione riservata)



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