Finora si aveva notizia degli studi e della progettazione dell'euro digitale, coordinata, fino a quando ha lasciato il comitato esecutivo della Bce per assumere la carica di governatore di Bankitalia, da Fabio Panetta, così come del fatto che l'istituzione di questa che sostanzialmente è una nuova moneta avrebbe dovuto affrontare la valutazione del trilogo (Commissione, Parlamento e Consiglio Ue) per un'introduzione coerente con il Trattato Ue.
Uno scoop di questo giornale ieri ha dato però notizia delle proposte di modifica (discutere nella Commissione Econ dell'Eurocamera) all'impianto dell'emissione della moneta. La nuova forma di moneta, come si spiega nell’articolo citato riferendo sugli emendamenti, sarà ufficiale con corso legale; sarà altresì priva di rischi e convertibile; ne saranno tipizzati i casi dell'uso. Si ritiene poi che nella Bce dovrà essere istituita una specifica e autonoma unità dedicata all'euro digitale.
Naturalmente questi sono i primi problemi affioranti ai quali ci si predispone a dare risposte preventivamente. Ma non tutto è chiaro. Se si afferma che l'euro digitale è a corso legale, significa ciò che ha il potere liberatorio, come oggi lo ha l'euro di carta, e che dunque non può essere rifiutato nei pagamenti? Se così fosse, sarebbe un’evidente forzatura, almeno per quella parte della popolazione dell’Eurozona che non ha dimestichezza con le nuove tecnologie. Ma allora quali saranno i presupposti per una sua corretta circolazione, senza arrivare all'ipotesi dell'impossibilità del rifiuto, che invece, riferito alla banconota cartacea, è oggi sanzionato trattandosi di rifiuto di moneta legale? I vantaggi dell'euro digitale sono stati frequentemente esposti: la rapidità delle transazioni unita all'efficienza, la tutela della privacy, l’inclusività (ma cum grano salis, data la non abilità in materia digitale di fasce consistenti di cittadini), soprattutto la tutela della sovranità monetaria che diversamente sarebbe insidiata da altre monete digitali statali (si pensi alla Cina, mentre negli Usa si segnala un’interruzione nella progettazione del dollaro digitale) e private (si vedano le cosiddette criptomonete) nonché l'aiuto al contrasto del riciclaggio.
Un fondamentale punto da chiarire riguarda i rapporti con le banche ordinarie - che non potrebbero essere disintermediate - e i limiti d'importo (se e quali) riguardanti rapporti diretti con la Bce per la disponibilità della moneta in questione. Se si pensa alla nascita e all'evoluzione delle monete cartacee e si esamina il caso dell'Italia, si può rilevare l'ingente quantità di norme - a partire dal Testo Unico degli istituti di emissione di inizio ‘900 e successive modificazioni - necessarie per regolare emissione, circolazione e annullamento dei biglietti di banca. In sede di convergenza legale in occasione dell'adesione all'euro molte di quelle norme furono abrogate, ma altre rimasero in vigore.
Pur trattandosi di una situazione completamente diversa, non sarà semplice disciplinare concretamente la predetta moneta tenendo conto degli ordinamenti nazionali che in parte interferiscono. In ogni caso, l'operazione euro digitale ha fatto astrazione dall'esigenza di cogliere questa occasione perché si affrontasse l'intera materia della competenza della Bce, della politica monetaria, del sistema dei pagamenti, come più volte ha sostenuto Paolo Savona, presidente della Consob.
Affidata la materia ai banchieri centrali, questi si sono limitati a rispondere stricto iure al mandato dell'istituzione digitale, ma non sono andati oltre con la proposta di una vera riforma. Oltre il dito, ma con la luna fuori dalla vista. Potrebbe farlo il trilogo, ma non sembra ne abbia forza, voglia e capacità.(riproduzione riservata)