Gentile Direttore,
in relazione all’articolo «Smetto quando voglio» oggi pubblicato da Milano Finanza a firma Sergio Rizzo, la invito a dare conto, con la medesima evidenza, a quanto di seguito è opportuno precisare:
Come scritto da Sergio Rizzo sono stato nominato Presidente dell’Enac con d.p.r. 1 luglio 2021, e quindi, da Avvocato dello Stato, collocato volontariamente in pensione con decorrenza dal 17 maggio 2022. Quindi la legge Madia invocata da Sergio Rizzo non trova applicazione per due ordini di motivi: il primo interpretativo ed il secondo di carattere normativo. La preclusione di ricoprire incarichi da pensionato andrebbe riferita alla data di quiescenza obbligatoria e non volontaria e, come l’illustre giornalista sa, gli Avvocati dello Stato sono collocati a riposo all’età di 70 anni, limite temporale tuttora non raggiunto. Ma vi è di più ! Che l’incarico di Presidente possa essere svolto senza alcun problema lo dispone l’art. 8, comma 13, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, il quale recita che, fino al 31 dicembre 2026, le previsioni della invocata legge Madia non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti di carattere nazionale conferiti da organi costituzionale, come per l’Enac con Decreto del Presidente della Repubblica.
Sgomberato il campo dalla possibilità di poter legittimamente esercitare, sino a fine mandato, la responsabilità di Presidente dell’Enac, resta attuale il tema del cumulo dei compensi tra pensione ed indennità di carica che non potrebbe eccedere il limite del tetto retributivo, peraltro, definito «demagogico» dallo stesso autorevole giornalista.
A tal riguardo, anche per evitare eventuali azioni di rivalsa erariale nei confronti del Direttore Generale che ha provveduto a liquidare le somme, in ipotesi, in eccedenza, posso rassicurare di averne, da tempo, sospeso la richiesta in ragione dei necessari approfondimenti sull’applicabilità della legge 21 aprile 2023, n. 49 sull’equo compenso.
La predetta legge che si applica, per espressa volontà del legislatore, all'attività resa in favore della pubblica amministrazione introduce, nel nostro ordinamento, un importante principio per cui ai professionisti iscritti, come me, ad albi per i quali è riconosciuta per legge la determinazione dei parametri per la liquidazione dei corrispettivi per l'esercizio della propria attività è da riconoscersi un emolumento proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto.
Ciò detto, ritenendo che il compenso stabilito da un decreto interministeriale ben 18 anni or sono, pari ad un netto mensile di circa 4 mila euro, possa rappresentare l'equo compenso per l'attività professionale svolta da Presidente in Enac e che il rinnovato ed innovativo quadro giuridico possa, in una lettura sistemica, tenendo anche conto del principio della successione delle leggi nel tempo, tendere a superare i limiti posti dall'art. 1, c. 489, l 27 dicembre 2013, n. 147, mi riservo di agire, se del caso, anche giudizialmente perché prevalga una ipotesi, già censurata dalla giurisprudenza, rispetto alla possibilità di prestazioni professionali «pro bono» in favore della PA.
Nel ringraziare, comunque, Sergio Rizzo per avermi ritenuto in base al CV «la persona giusta nel posto giusto», invito il Direttore a voler, con il giusto rilievo giornalistico, provvedere a dare atto delle predette precisazioni, evidentemente, a tutela della mia persona. (riproduzione riservata)
*Presidente ENAC