La Direttiva europea sulle cosiddette case green passata alle decisioni finali del Consiglio (che prescrive un taglio del 16% delle emissioni entro il 2030) pone numerosi problemi, anche con riferimento al principio di sussidiarietà che dovrebbe comportare maggiore discrezionalità degli Stati nel raggiungere obiettivi comunitari cogenti e, non per ultimo, rilancia la più generale questione della sostenibilità ambientale anche nel settore bancario e finanziario. Ciò ha fatto nascere la discussione sul fondamento delle prescrizioni in materia, impartite, dalla Vigilanza bancaria accentrata della Bce e da altre istituzioni competenti, alle banche vigilate in tema di sostenibilità, appunto, ambientale.
Quel che è assodato, ovviamente, è il mandato conferito dal Trattato Ue alla Banca centrale per il mantenimento della stabilità dei prezzi che viene ritenuta conseguita con il raggiungimento del target di inflazione del 2% simmetrico. Il Trattato non prevede espressamente (e forse non poteva prevedere, data la non ancora conseguita centralità della questione ecologica al momento dell'adozione dello stesso Trattato) la tutela della sostenibilità ambientale o una formula similare che comunque si raccordasse alle politiche per la transizione in questa materia. Finora non sono state impartite agli istituti, a opera degli Organi di supervisione, istruzioni tassative. Sembra che prevalentemente si operi sul piano della moral suasion. In ogni caso, poiché nel Trattato, che andrebbe considerato come la Grundnorm, non sussiste un fondamento al riguardo, delle due l'una: o è da escludere la cogenza degli indirizzi della Supervisione oppure, se si vuole sostenerne la tassatività, allora bisognerebbe considerare, con una costruzione interpretativa, la sostenibilità come una essenziale componente, sia pure in un'ottica di medio-lungo termine, della stabilità monetaria che è oggetto esplicito del predetto mandato.
Ma, se si accede a quest'ultima tesi, allora l'allargamento del concetto di stabilità a tutto ciò che ad essa concorre non può essere escluso. In particolare, come escludere la crescita economica e l'occupazione avendo presente, però, che per la prima il Trattato prevede che il sostegno alla politica economica sia ammesso, ma dopo avere raggiunto la stabilità monetaria? Normative settoriali anche nel campo delle diverse forme di transizione devono pur sempre fare i conti con l'espressa previsione del Trattato. Se si opera in via interpretativa in un versante, è difficile opporre l'impraticabilità ermeneutica in altri versanti. Ma tutto ciò fa ritornare sul mandato della Bce e sulla sua adeguatezza, quanto meno per sostenere l'opportunità che perseguimento della stabilità monetaria e sostegno all'economia dell'area siano collocati sullo stesso piano.
In vista del dibattito per le elezioni europee (e con la speranza che queste votazioni non siano considerate solo o prevalentemente per misurare il consenso interno su temi esclusivamente nazionali) andrebbe sostenuta l'esigenza di una revisione del mandato della Bce e valutati i possibili raccordi della politica monetaria, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza dello stesso Istituto, con la politica economica e di finanza pubblica, nonché, per quanto possibile, con interventi per i redditi. Più da vicino, vi è poi da considerare l'impatto che la Direttiva richiamata all'inizio potrebbe avere sui mutui e sulle compravendite immobiliari, incidendo sulle condizioni di regolarità degli stabili a garanzia le cui emissioni, in base alla Direttiva, debbono essere assoggettate a revisione. Tutto ciò non significa che quanto stabilisce la Direttiva in questione non possa rispondere, in una prospettiva non breve, a interessi anche dei proprietari e dei possessori degli immobili, nonché di coloro che hanno finanziato o finanziano l'acquisto degli stessi. Ma una cosa è il piano dei liberi comportamenti concreti, altra cosa è quello normativo. (riproduzione riservata)