Non si intende entrare, qui, nel merito della vicenda dei presunti dossier riguardanti una serie di personaggi noti, politici ed esponenti economici nonché dirigenti, anche per prevenire strumentalizzazioni, ma avviare una riflessione sul funzionamento di una parte della normativa antiriciclaggio e antiterrorismo per gli aspetti, riguardanti quest'ultimo, del suo finanziamento.
Quando, agli inizi degli anni novanta del secolo scorso, si affrontò in maniera più mirata la materia della prevenzione e del contrasto del riciclaggio del denaro sporco, si decise di non compiere una scelta secca tra la identificazione e registrazione di tutte le operazioni bancarie superiori a un dato ammontare (allora 20 milioni di lire) e la segnalazione di operazioni anomale, ma di adottare entrambe queste modalità, a differenza di come avevano fatto altri Paesi. Su questa base si sono, poi, negli anni costruite una analitica normativa, in larga parte di derivazione comunitaria, e una serie di istruzioni, raccomandazioni, spiegazioni da parte degli organi di controllo, in particolare dall'Unità di informazione finanziaria, Uif - una Fiu, Financial Intelligence Unit, come le consorelle europee - coesistente con la Banca d'Italia di cui è emanazione.
L'Uif non ha personalità giuridica propria e, come accenato, costituisce, sia pure con uno status di autonomia, un «braccio» della Banca d'Italia con il cui personale opera. Il punto centrale di tale attività, che si può considerare il primum movens effettivo, è la ricezione delle operazioni sospette che all'Uif sono inviate dalle banche e dagli altri soggetti che vi sono tenuti. Ciò avviene sulla base di disposizioni e raccomandazioni.
È fondamentale sia chiaro che l'anomalia, il sospetto, il rischio non integrano, neppure alla lontana, casi di rilevanza penale che, però, potranno essere riscontrati negli esami successivi. Insomma, si è sviluppata, tra Uif e soggetti abilitati alle segnalazioni, una forma di collaborazione importante accanto al ruolo della stessa Unità che nella sostanza richiama, senza che formalmente lo sia, quello del supervisore. Come si è detto, la normativa e le altre forme di indirizzo non mancano. Anzi, sarebbe quanto mai opportuno razionalizzarle e semplificarle, ovviamente in collaborazione con l'Unione Europea. Ma, al di là di ciò, è da affrontare il problema delle ingenti segnalazioni che provengono all'Unità in questione - relativamente al 2022 oltre 150 mila - e da questa, dopo un esame e una conseguente selezione, sono inviate al Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Dia.
Ora, al di là della configurazione istituzionale dell'Uif - che pure andrebbe esaminata - il problema che si pone è come rendere effettivamente selettive le segnalazioni, sia quelle che pervengono all'Uif, sia quelle inviate agli organi anzidetti. E ciò anche per evitare che tantissime segnalazioni si traducano, alla fine dell'iter previsto, nella verifica di sole limitate ed effettive condizioni di anomalia. Importanti, sì, ma senza proporzionalità con il lavoro svolto, che non può essere compiuto all'insegna del mero discarico di responsabilità, a ogni buon fine. Una parte è svolta anche dalla prevista informativa per il soggetto segnalante sull'esito, ma che si dovrebbe pure tradurre in forma anonima e complessiva in una generale informazione al pubblico, magari per categorie di segnalazioni. Una sorta di rescritti delle decisioni in materia sarebbe molto importante. Se la metà o un terzo delle segnalazioni ricevute sono oggetto delle successive segnalazioni dell'Uif sarebbe doveroso conoscere, innanzitutto con una informazione generale, in forma anonima, l'esito che abbiano avuto queste segnalazioni.
Insomma, andrebbero rivisti i rapporti tra le autorità, non certo per ammorbidire l'azione antiriciclaggio e antiterrorismo, ma per renderla più efficace, senza ledere la privacy di coloro che sono coinvolti per operazioni che poi risultino non essere affatto anomale e senza inutilmente gloriarsi della mole delle segnalazioni ricevute e di quelle inviate ai prescritti destinatari. Poi è da affrontare la materia delle condizioni di sicurezza e riservatezza. La politica metterebbe le mani su di una materia che potrebbe essere incandescente? Tuttavia questo potrebbe essere un tema di tipica competenza del Parlamento che non si può giudicare in relazione ai tempi e alla sua formazione: può piacere o no, ma, per una riforma, è molto probabile che per le Camere bisognerebbe passare. (riproduzione riservata)