Il Consiglio Ue ha respinto la stretta sui requisiti delle ricapitalizzazioni precauzionali, ovvero su sostegni pubblici a banche in difficoltà come nel caso di Mps. È quanto emerso nell’accordo appena raggiunto dai governi sulla gestione delle crisi bancarie (detto Cmdi, Crisis Management and Deposit Insurance). La ricapitalizzazione precauzionale consente flessibilità negli aiuti a istituti che altrimenti dovrebbero finire in risoluzione con il bail-in.
La proposta iniziale della Commissione Ue conteneva in particolare due condizioni più stringenti sulle ricapitalizzazioni precauzionali. Innanzitutto Bruxelles voleva impedire l’aiuto attraverso azioni, consentendo solo iniezioni patrimoniali con titoli subordinati a tempo determinato. In questo modo sarebbe stato più netta l’imposizione di un intervento temporaneo. Il Consiglio Ue invece ha riportato la normativa alle modalità attuali che consentono il sostegno attraverso azioni.
In secondo luogo, la Commissione Ue aveva richiesto che la banca in difficoltà fosse solvibile non solo al momento dell’aiuto, ma anche in chiave prospettica. Così però il sostegno sarebbe stato limitato perché consentito di fatto soltanto a banche in salute. Così alla fine anche su questo punto il Consiglio è intervenuto riportando il testo alla condizione della solvibilità nel momento dell’aiuto.
La ricapitalizzazione precauzionale di Mps ha sollevato preoccupazioni in Europa per la possibilità di aggirare le svalutazioni allargate del bail-in (potenzialmente fino ai depositi oltre 100 mila euro). Ma la ricapitalizzazione preventiva è anche uno dei pochi strumenti per affrontare situazioni di emergenza evitando forti conseguenze per la stabilità finanziaria. In ogni caso le condizioni per poterne usufruire restano stringenti (ci vuole anche l’autorizzazione della dg Comp di Bruxelles), anche se meno di quanto proposto dalla Commissione e anche dal Parlamento Ue. L’anno prossimo Consiglio e Parlamento cercheranno anche in questo ambito un punto di incontro nel trilogo.
Quanto alle altre norme sulle crisi bancarie, come anticipato su MF-Milano Finanza del 18 giugno, il Consiglio ha concesso più margini per usare i fondi di tutela dei depositi nazionali (Dgs), come il Fitd italiano, mentre ha posto condizioni stringenti per l’impiego del fondo europeo (Srf, Single Resolution Fund). Nelle crisi saranno consentiti ai fondi nazionali in modo più flessibile interventi preventivi, alternativi e in risoluzione. Questo sarà possibile attraverso l’ammorbidimento di aspetti tecnici come il test del «minor onere» (che considererà anche costi indiretti) e la super-preferenza per i Dgs.
Le procedure alternative (quando cioè una banca è già fallita) saranno a disposizione di tutti i fondi di garanzia nazionali. Invece gli interventi preventivi saranno concessi ai fondi non pubblici, come il Fitd, che ha ricevuto in tal senso la certificazione della Corte di Giustizia Ue con la sentenza Tercas. C’è stata così una totale inversione di rotta in Europa rispetto al 2015, quando l’uso del Fitd era stato bloccato dalla Commissione Ue, con un intervento che ha causato danni rilevanti per l’Italia e che è stato poi bocciato dai giudici europei. Gli interventi preventivi saranno possibili anche per gli Ips tedeschi, che avranno un trattamento di favore nelle crisi.
I fondi di tutela nazionali potranno fare da «ponte» per l’utilizzo del Srf europeo ma a condizioni stringenti. La procedura dovrà essere approvata dall’Ecofin e sarà possibile solo per dieci anni per banche fino a 80 miliardi di attivo, che si finanziano soprattutto attraverso depositi.
Nel testo del Consiglio è stata evitata l’introduzione dei requisiti Mrel (ovvero l’emissione di titoli rischiosi svalutabili con il bail-in nelle crisi) per le banche che non andranno in risoluzione perché troppo piccole. Il perimetro delle risoluzioni è stato esteso (anche se meno rispetto alle proposte della Commissione) a istituti di medie dimensioni, attraverso un allargamento del test del «pubblico interesse» ai gruppi rilevanti a livello regionale. Quanto al Single Resolution Board, le decisioni resteranno al comitato esecutivo di cinque membri ma il consiglio con le autorità nazionali potrà presentare un’opinione contraria non vincolante se sarà condivisa da almeno tre quarti dei membri. (riproduzione riservata)