«Prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice». Segretezza assoluta, dunque, anche in futuro su ciò che si svolge nella Città del Vaticano, durante il Conclave, e in particolare su quanto «ha attinenza con le operazioni connesse con l’elezione» del Papa; rispetto del divieto di strumenti di registrazione audio e video, pena la scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.
È questo il contenuto del giuramento che avviene, prima dell’inizio del Conclave, nella Cappella Paolina, come previsto dall’Universi Dominici Gregis, la Costituzione apostolica promulgata da Papa Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996. A compierlo «tutti coloro che saranno addetti al prossimo Conclave, sia ecclesiastici che laici, approvati dal cardinale camerlengo e dai tre cardinali assistenti».
La costituzione apostolica Universi Dominici Gregis dedica un intero capitolo alla «osservanza del segreto su tutto ciò che attiene l’elezione».
Le norme sono chiare, ma con una importanza distinzione: chi viola il segreto è sanzionato con la scomunica solo se non è un cardinale. Dunque per i pochi ammessi al Conclave per assistere i cardinali (cerimonieri, confessori, infermieri) è prevista, in caso di violazione del segreto, «la pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica».
Si tratta di una scomunica automatica stabilita dalla Chiesa cattolica di cui l’interessato non è nemmeno avvisato: non serve un atto o una decisione che la formalizzi, si compie in automatico quando vengono commesse gravi violazioni. Questa grave pena comporta l’esclusione dalla comunità dei fedeli e dai sacramenti. Non sono peraltro da escludere, a seconda dei regolamenti interni e del tipo di contratto, le sanzioni disciplinari dal punto di vista lavorativo. Quando previste e se applicabili, sicuramente riguardano la misura più drastica, ovvero il licenziamento.
Per i porporati elettori la normativa nutre, invece, una sorta di riserva di fiducia nei confronti della loro coscienza: ad essi è ordinato infatti, «graviter onerata ipsorum conscientia», di «conservare il segreto su queste cose anche dopo l’avvenuta elezione del nuovo Pontefice, ricordando che non è lecito violarlo in alcun modo, se non sia stata concessa al riguardo una speciale ed esplicita facoltà dallo stesso Pontefice». Vietato, ad ogni modo, ogni «mezzo di ripresa o trasmissione audiovisiva». Per tutto lo svolgimento delle elezioni i cardinali sono «tenuti ad astenersi da corrispondenza epistolare e da colloqui anche telefonici o per radio con persone non debitamente ammesse negli edifici a loro riservati» nonché «dal ricevere o inviare messaggi di qualsiasi genere al di fuori della Città del Vaticano».
È loro vietato «di ricevere stampa quotidiana o periodica, di qualsiasi natura, così come di ascoltare trasmissioni radiofoniche o di vedere trasmissioni televisive». Tranne gli assistenti ammessi dalle norme (infermieri, confessori, cerimonieri) a chiunque altro, in Vaticano, incontrasse un cardinale (che, per esempio, vuole andare a piedi da Casa Santa Marta alla Cappella Sistina) «è fatto assoluto divieto di intrattenere colloquio, sotto qualsiasi forma, con qualunque mezzo e per qualsiasi motivo». Per tutelare i cardinali elettori «dall’altrui indiscrezione e da eventuali insidie, che potrebbero essere tese alla loro indipendenza di giudizio e alla loro libertà di decisione», infine, è proibito «assolutamente» che siano usati «strumenti tecnici di qualunque genere, che servano a registrare, riprodurre e trasmettere voci, immagini o scritti».
Le notizie su quel che succede in Conclave sono quindi, riservatissime, in teoria segrete, ma non di rado hanno oltrepassato le mura della Cappella Sistina. Famose le notizie trapelate in passato. Come quella del testa a testa che elesse Papa Roncalli o come quando uscì fuori la notizia che i due veri papabili, Giuseppe Siri e Giovanni Benelli, vennero abbattuti dai veti incrociati, ma il fronte italiano, per così dire, resse e alla fine spuntò a sorpresa il nome di Albino Luciani, patriarca di Venezia, e venne rapidamente eletto Papa, scegliendo il nome di Giovanni Paolo I.
O, ancora, già la notizia dei voti per Wojtyla ad agosto del 1978. Giovanni Paolo I era appena stato eletto, e un cardinale elettore svelò che un giovane e semisconosciuto confratello polacco, tal Karol Wojtyla, aveva preso già qualche voto in quel Conclave. Ma nel giro di appena un mese, però, Giovanni Paolo I morì all’improvviso e si tenne un secondo Conclave nello stesso anno. E quell’indiscrezione su Wojtyla si rivelò un’informazione delicatissima, e azzeccata. Venne eletto Giovanni Paolo II, e governò per oltre un quarto di secolo.
Oltre al segretario del Collegio cardinalizio e al maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, monsignor Diego Ravelli, hanno giurato: sette cerimonieri pontifici; l’ecclesiastico scelto dal cardinale che presiede il conclave, perché lo assista nel proprio ufficio; due religiosi agostiniani addetti alla Sagrestia Pontificia; i religiosi di varie lingue per le confessioni; i medici e gli infermieri; gli addetti agli ascensori del Palazzo Apostolico; il personale addetto ai servizi della mensa e delle pulizie; il personale della Floreria e dei servizi tecnici; gli addetti al trasporto degli elettori da Casa Santa Marta al Palazzo Apostolico; il colonnello e un maggiore del Corpo della Guardia Svizzera Pontificia, addetti alla sorveglianza vicino alla Cappella Sistina; il direttore dei servizi di sicurezza e della Protezione civile dello Stato della Città del Vaticano con alcuni suoi collaboratori. Dopo essere stati istruiti sul significato del giuramento, tutti hanno pronunciato e sottoscritto personalmente la formula prevista, davanti al cardinale Kevin Joseph Farrell, camerlengo di Santa Romana Chiesa, e due protonotari apostolici di Numero Partecipanti come testimoni. (riproduzione riservata)