Per rimediare all'omesso o parziale versamento del saldo Imu, la cui scadenza era fissata per il 18 dicembre scorso, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso per pagare le sanzioni in misura ridotta. Superato il termine del 2 gennaio che consentiva di regolarizzare versando una mini sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo, entro il quattordicesimo giorno dalla scadenza, esistono delle valide alternative per condonare le violazioni. Dal 3 gennaio in poi, infatti, ci sono altre chances, anche se aumenta la sanzione dovuta. Naturalmente, è opportuno avvalersi del condono nei tempi previsti dalla legge prima che le violazioni vengano accertate dalle amministrazioni comunali. Prima si paga, minore è la sanzione dovuta. Se il pagamento è stato effettuato parzialmente o in ritardo, oltre il 18 dicembre, fino a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è dovuta nella misura dell'1,5%. Qualora il ritardo si protragga oltre, fino a 90 giorni, la sanzione sale all'1,66%. Ci si può avvalere della sanatoria entro 1 anno, ma in questo caso la sanzione è dovuta nella misura del 3,75%. Anche i soggetti passivi dei tributi locali possono correggere gli errori pagando le penalità del 4,28%, entro due anni dalla scadenza, oppure del 5%, oltre due anni da quando è stata commessa la violazione. Rimediare agli errori è sempre una facoltà. Chi rinuncia ad avvalersi del beneficio accetta il rischio che le violazioni vengano accertate dagli enti impositori, con l'irrogazione delle sanzioni edittali nella misura del 15 per cento, se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni. Oltre i 90 giorni, la sanzione dovuta è quella ordinaria del 30 per cento, prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/1997, che si applica per tutti i tributi, erariali e locali, per omesso, tardivo o parziale pagamento di imposte e tasse.
Dal 3 gennaio, dunque, si può ricorrere al ravvedimento breve, entro 30 giorni dalla commissione della violazione, pagando una sanzione dell'1,5%. In questo caso la penalità si riduce a 1/10 del 15%. Si può rimediare all'omesso, parziale o tardivo versamento entro 90 giorni, con la sanzione ridotta all'1,66%, vale a dire 1/9 del 15%. In alternativa, ci si può avvalere del ravvedimento lungo entro 1 anno, con una sanzione un po' più salata, che è fissata al 3,75% (1/8 del 30%). Infine, sono contemplate le due ultime: si può pagare una sanzione del 4,28% (1/7 del 30%), se la sanatoria avviene entro due anni dalla scadenza, oppure del 5% (1/6 del 30%), se si va oltre i due anni. L'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina le varie fattispecie di ravvedimento operoso, non fissa un termine finale per il ravvedimento oltre i due anni, ma è evidente che il beneficio della sanzione in forma ridotta è legato all'adempimento spontaneo prima che le violazioni vengano accertate dall'amministrazione comunale. Se i contribuenti non si avvalgono del condono, vanno incontro all'irrogazione della sanzione edittale che, come già rilevato, è fissata nella misura del 30 per cento. Ciò accade se le violazioni sono rilevate dal comune in sede di accertamento. Va ricordato che le
violazioni possono essere regolarizzate anche in momenti diversi, purché l'ultimo versamento avvenga entro il termine stabilito dalla legge. Per esempio, si può versare solo l'imposta e successivamente la sanzione e gli interessi. Atteso che le scadenze sono diverse (14 giorni, 30 giorni, 90 giorni, 1 anno e così via), per stabilire quale sanzione va pagata fa fede la data dell'ultimo versamento. Per il perfezionamento della sanatoria è richiesto che oltre alla sanzione venga pagato anche il tributo dovuto, con i relativi interessi legali. Gli interessi maturano giorno per giorno e vanno calcolati in base al principio del pro rata temporis. Quindi, vanno applicati i tassi in vigore nei diversi periodi d'imposta.
Non sono opponibili difficoltà economiche per giustificare l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta. Contrariamente a quanto sostenuto in passato, non è esclusa l'applicazione delle sanzioni in caso di omesso pagamento dell'imposta dovuto a mancanza di liquidità. La Cassazione (ordinanza 30760/2022) ha chiarito che le sanzioni sono dovute anche se il contribuente ha problemi di liquidità per far fronte al pagamento dell'imposta municipale. La carenza di somme disponibili non esonera dal pagamento delle sanzioni e degli interessi per omesso o parziale pagamento. L'obbligo sussiste nonostante la crisi di liquidità derivi dal ritardato pagamento dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In questi casi non ricorre l'esimente della forza maggiore come causa di esclusione della responsabilità. Pertanto, sono dovute le sanzioni e gli interessi. (riproduzione riservata)
*Studio Legale Tributario