Si rinnova di anno in anno, in caso di omissione, l'obbligo di dichiarare il possesso degli immobili. E' imposto ex lege di denunciare gli immobili posseduti, nonché le variazioni intervenute medio tempore. Fino a quando non viene posto in essere questo adempimento le violazioni si ripetono tutti gli anni e si applicano le relative sanzioni. In caso di pluralità di violazioni il Comune deve applicare una sanzione unica, aumentata dalla metà al triplo, solo se più favorevole al contribuente rispetto alle singole sanzioni per ogni anno d'imposta. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15418 del 3 giugno 2021.
Per i giudici di legittimità, l'obbligo di dichiarare per l'imposta municipale il possesso degli immobili «non cessa allo scadere del termine stabilito dal legislatore con riferimento all'inizio del possesso». L'obbligo permane fino al momento in cui la dichiarazione viene presentata. In caso d'inosservanza, sussiste «un'autonoma violazione per ogni anno d'imposta punibile». Tuttavia, in presenza di diverse violazioni va applicato l'istituto della continuazione, in base al quale quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
Gli obblighi dichiarativi. Queste regole valgono per tutti i tributi locali, Imu e Tari comprese. Sempre la Cassazione, con l'ordinanza 28250/2019, ha stabilito che a ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. La dichiarazione Tari va presentata una tantum, a meno che non intervengano variazioni. Quindi, nel caso in cui la dichiarazione sia infedele l'obbligo di rettificarla si rinnova di anno in anno e la sanzione va irrogata per ogni annualità per la quale si è protratta la violazione. Lo stesso principio vale se la dichiarazione viene omessa, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo.
Dunque, il contribuente è tenuto a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria e non deve rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Se la stessa è infedele oppure omessa, l'obbligo di rettificarla o di presentarla sussiste ogni anno. Per la Corte di Cassazione, infatti, «qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno». E la violazione di questo obbligo, comporta «l'applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo». La Suprema Corte ritiene reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche per gli anni successivi a quello in cui è stata accertata la violazione. Se le modifiche vengono denunciate in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo, poiché solo dopo la presentazione della dichiarazione l'amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste avanzate dall'interessato.
È stato inoltre chiarito che la violazione dell'obbligo di dichiarazione non ha natura istantanea, ma si ripete nel corso degli anni e il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità. Anche se la legge prevede un unico obbligo a carico del possessore dell'immobile, questo non comporta che incorra, in caso di inadempimento, in una sola violazione e in una sola sanzione. Se un contribuente commette più violazioni nel corso degli anni, però, deve essere assoggettato al pagamento di un'unica sanzione con gli aumenti previsti dalla legge (Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XXIX, sentenza 6/2017). Il principio del cumulo giuridico si applica anche ai tributi locali e non solo ai tributi erariali. In tema di sanzioni amministrative per tutte le violazioni tributarie vale il principio della continuazione, sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 472/1997. Pertanto, quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Ma si fa ricorso al cumulo giuridico, con irrogazione di un'unica sanzione, solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale (una sanzione per ogni violazione).
Le sanzioni. Per la commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza 934/2018), infine, il contribuente recidivo deve essere penalizzato. Va irrogata la sanzione base nella misura massima del 200% a coloro che non presentano la dichiarazione per diversi anni. E la violazione dell'obbligo non può mai essere sanata con l'invio di altre comunicazioni all'ente. L'obbligo di dichiarazione non può essere surrogato da altri adempimenti. Qualora non venga presentata la denuncia, il contribuente è soggetto a una sanzione che va dal 100% al 200% del tributo dovuto. (riproduzione riservata)
*(avvocato)