La tassazione delle valute virtuali è un passaggio imprescindibile, ma per farlo è necessario partire dal considerare che ci troviamo davanti a un mercato altamente volatile.
Nell’attuale testo del DdL Bilancio 2023 ci sono almeno quattro elementi che occorre rivedere prima della definitiva approvazione.
Primo, l'aliquota del 14% per la rideterminazione del valore delle cripto-attività prevista dall'art. 33. Per un investitore della prima ora, questa potrebbe essere un'opportunità interessante: da un valore d'acquisto relativamente basso (nel 2016 un BTC valeva meno di 1.000 dollari), pagando l'imposta sostitutiva del 14%, avrebbe un nuovo costo di carico al valore delle sue cripto-attività al 1° gennaio 2023. Questa operazione permetterebbe all'investitore di ridurre il valore della plusvalenza in caso di cash out su cui dovrà essere pagata un'imposta del 26%. Il discorso è valido e sarebbe conveniente con un mercato in crescita costante. Quello delle criptovalute però continua a essere altamente volatile. Immaginiamo di rivalutare il nostro patrimonio a un valore pari a 100 pagando quindi un'imposta sostituiva di 14. La volatilità del mercato potrebbe portare il valore in poche ore a 50 o 25. L'imposta che abbiamo pagato inizialmente pari al 14%, si trasformerebbe in poco tempo nel 28% o 56% effettivo. Decisamente meno conveniente e, anzi, l'operazione di rivalutazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio boomerang, anche per il fatto che, allo stato attuale del testo, l'eventuale minusvalenza generata rispetto al valore rivalutato non può essere utilizzata ai fini del calcolo delle imposte. Per tutte queste ragioni, con l’attuale condizione del mercato cripto e quella macroeconomica mondiale, un'aliquota inferiore, compresa tra il 5% e il 10%, potrebbe essere più funzionale.
Il secondo elemento da revisionare riguarda la regolarizzazione delle cripto-attività prevista dall'articolo 34. Con questo intervento normativo viene data la possibilità di regolarizzare la propria posizione a coloro che non hanno indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi annuale le cripto attività detenute. Il problema, però, è che non viene specificato quali attività debbano essere dichiarate. Per esempio, si fa riferimento a tutte le cripto-attività indistintamente, eppure, considerando le finalità di monitoraggio del quadro RW e l’istituzione del registro Oam, sarebbe forse più opportuno distinguere tra quelle detenute su exchange stranieri e quelle detenute su wallet privati o exchange italiani. Questa considerazione nasce anche alla luce della risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 437 del 24 agosto 2022, in cui veniva indicato che relativamente a criptovalute detenute per attività di staking presso un exchange italiano il contribuente non era tenuto alla compilazione del quadro RW e agli obblighi di monitoraggio fiscale in quanto, testualmente, «detiene il wallet presso una Società italiana». Il testo del disegno di legge mancherebbe quindi di questa specifica precisazione per il corretto comportamento dichiarativo del contribuente.
Sempre sul tema RW, il terzo punto riguarda un’incongruenza piuttosto rilevante che porta con sé questa riflessione: se l'obbligo dichiarativo e impositivo viene introdotto ex lege a partire del 1° gennaio 2023, per quale motivo un contribuente dovrebbe regolarizzare la propria posizione passata e pagare sanzioni relative a un periodo in assenza di norma? Il Regolatore dovrebbe chiarire il tema già in questa sede, prevenendo future richieste di informazioni e contestazioni. Anche se è facile immaginare che gran parte degli investitori saranno più propensi a pagare uno 0,5% sul valore non dichiarato piuttosto che affrontare un contenzioso tributario, non dovrebbe essere questo lo spirito della norma.
L’ultimo punto riguarda la mancanza di una chiara definizione per gli NFT. Se da un lato la norma accomuna tutte le cripto-attività in un unico trattamento fiscale a prescindere dalla loro tipologia (trading, staking, lending ecc.), la stessa equiparazione non può valere per gli NFT. Questo perché il mondo NFT esula dalla mera attività speculativa degli operatori finanziari ed è più vicino a quello del diritto d’autore e della proprietà intellettuale. L'eventuale reddito prodotto dalla vendita di un NFT, di cui il detentore è magari anche autore, non dovrebbe essere considerato alla stregua di un scambio di token. Il testo della norma lascia un vuoto normativo in un settore, quello degli NFT, che ha fatto da traino alla precedente bull run del 2021 e che ha attratto investimenti da parte di grandi aziende e multinazionali, soprattutto nel settore moda.
Per concludere, quindi, l’intento sembra senza dubbio positivo, ma sarebbe importante che ci fosse uno sforzo maggiore per evitare il più possibile imprecisioni e nuovi vuoti normativi. Il rischio è come sempre di varare norme difficilmente applicabili e di perdere una preziosa occasione per far fare all’Italia un passo avanti in un settore in crescita in tutto il mondo, mettendoci al pari dei Paesi più avanzati. (riproduzione riservata)
fondatore del Gruppo Allcore