Gli occupanti e i detentori degli immobili sono tenuti a dichiarare la superficie catastale e a pagare la Tari calcolandola sull'80% di quella risultante in catasto. La denuncia di superfici inferiori a quella catastale legittima le amministrazioni comunali a rettificarle e a richiedere il pagamento della tassa dovuta e non versata. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 21956/2022. Per i giudici di legittimità, il contribuente ha avuto tutto il tempo necessario per provare che la superficie corretta fosse quella dichiarata, avvalendosi «di apposita perizia tecnica. In mancanza di tutto ciò il comune ha provveduto ad accertare una superficie pari a quella risultante dalle schede catastali, riducendo poi la stessa come per legge all'80%». In effetti, gli occupanti o i detentori di immobili sono obbligati a dichiarare la superficie risultante in catasto, ma solo qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge. Sempre la Cassazione, infatti, con l'ordinanza 24866/2021, ha chiarito che le amministrazioni locali non possono fare ricorso per gli accertamenti Tari alla superficie catastale, anziché alla superficie calpestabile, fino a quando per ogni singolo ente non viene emanato un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesti la completa attuazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna degli immobili soggetti al prelievo.
In sede di accertamento si può fare ricorso alla superficie in misura non inferiore all'80% di quella catastale solo a partire dal 10 gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia. La superficie assoggettabile alla tassa rifiuti, in misura non inferiore all'80% di quella catastale, deve essere determinata secondo i criteri stabiliti dal dpr 138/1998. Nel caso in cui il provvedimento delle Entrate non sia stato ancora emanato, l'ente impositore deve fare ricorso alla superficie calpestabile per determinare il quantum dovuto dal contribuente.
La superficie catastale è un parametro di riferimento per l'individuazione di quella tassabile, rivolto a coloro che presentano la dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Non è detto che quella tassabile debba corrispondere alla misura stabilita ex lege, ma sicuramente rappresenta un limite da rispettare. Il tributo deve essere pagato sulle superfici calpestabili degli immobili, anche a destinazione ordinaria, fino a quando gli enti non hanno la possibilità di fare riferimento alle superfici catastali.
Va evidenziato, al riguardo, che è stata rinviata sine die l'applicazione dell'80% della superficie catastale per gli immobili a destinazione ordinaria (classificati nelle categorie A, B e C), come parametro per la determinazione del tributo. Invece per quelli a destinazione speciale, iscritti nelle categorie catastali D e E, rimane l'unico criterio da utilizzare per quantificare la tassa. In base a quanto disposto dalla legge, si deve passare alla commisurazione del tributo sulla superficie catastale solo quando viene attuato l'allineamento dei dati degli immobili a destinazione ordinaria e quelli riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, interna e esterna, di ciascun comune. Spetta agli enti comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili con modalità idonee a garantire l'effettiva conoscenza, come imposto dall'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente. Ecco perché è imposto che vengano attivate le procedure di interscambio dei dati fra Agenzia delle Entrate e comuni per determinare la superficie catastale degli immobili.
La collaborazione con i comuni è prevista in un provvedimento ad hoc emanato dal direttore delle Entrate, nel quale sono indicate le procedure di interscambio dei dati relativi alla superficie degli immobili, a destinazione ordinaria, che devono essere osservate per dare piena attuazione alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.
Com'è noto, il presupposto della tassa rifiuti sono il possesso, l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte che siano oggettivamente utilizzabili o suscettibili di produrre rifiuti. L'articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 prevede che il presupposto siano il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti. Sono escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Quello che conta è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi.
Rimangono soggette integralmente al pagamento tutte le aree scoperte utilizzate nell'ambito di attività economiche e produttive, che non abbiano natura pertinenziale. Anche per le aree scoperte, cosiddette operative, esiste una presunzione di produzione di rifiuti. L'orientamento giurisprudenziale è univoco nel ritenere che tutte le aree, a parte le ipotesi di esclusioni contemplate dalla legge, sono potenzialmente produttive di rifiuti. (riproduzione riservata)
*(avvocato)