Le imprese che producono rifiuti speciali sono tenute a pagare la quota fissa perché serve a finanziare i costi complessivi del servizio. La quota fissa della Tari è sempre dovuta a prescindere dalla produzione di rifiuti urbani o speciali. L'esonero dal pagamento è limitato solo alla quota variabile. È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 28017/2023. Per la Suprema Corte la tariffa è articolata tra parte fissa e parte variabile e quella fissa è riferita alle componenti essenziali del costo del servizio, nonché agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. Quindi ha «la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo interni, cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche esterni, quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente». La quota fissa, infatti, «prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali, assimilabili o no». L'agevolazione per le superfici produttive di rifiuti speciali spetta solo per la quota variabile della tariffa. Mentre gli altri utenti devono pagare la tassa nel suo intero ammontare. Ai sensi dell'articolo 1, comma 651, della legge 147/2013 l'amministrazione comunale determina la tariffa tenendo conto dei criteri fissati dal regolamento sul metodo normalizzato di cui al dpr 158/1999. La tariffa è composta da una parte fissa, fondata sulle componenti essenziali del costo del servizio, vale a dire sugli investimenti per le opere e sui relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, attraverso sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze o facendo riferimento a un sistema presuntivo. Per le aziende produttrici di rifiuti speciali, dunque, l'esenzione va riconosciuta per la quota variabile. La quota fissa è comunque dovuta.
Naturalmente è a carico del contribuente l'onere della prova per dimostrare che le superfici occupate sono produttive di rifiuti speciali e non sono soggette al pagamento della Tari, limitatamente alla parte variabile. Va dimostrato che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via prevalente rifiuti speciali, che vengono auto-smaltiti attraverso ditte specializzate, allegando i relativi contratti e le fatture pagate. Grava sull'interessato, inoltre, l'onere di delimitare le aree produttive di rifiuti speciali. L'articolo 1, comma 649, della citata legge 147/2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Allo smaltimento di questi rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. L'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali deve essere dimostrato dai titolari delle utenze non domesticheche non si avvalgono del servizio pubblico. E l'amministrazione comunale ha il potere di verificare il rispetto delle norme da parte dei produttori. Il terzo periodo del comma 649 le attribuisce il potere di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. La norma indica i rifiuti speciali e pericolosi non assimilabili, ma considerato che è venuto meno il potere di assimilazione, la stessa fa ormai esclusivo riferimento ai rifiuti speciali in generale, senza alcuna distinzione. Non sono assoggettati a tassazione solo i rifiuti prodotti nei magazzini che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività di produzione, nel caso in cui le attività stesse siano produttive di rifiuti speciali. Il suddetto comma 649 contempla l'esonero solo per i magazzini destinati al deposito di materie prime e merci, vale a dire per il materiale che è necessario al ciclo produttivo e non per i prodotti finiti. Non sono soggette al prelievo le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell'azienda. L'esenzione va circoscritta solo ai magazzini destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci, se il loro impiego nel processo produttivo dà luogo alla produzione di rifiuti speciali. Sono esclusi dal beneficio fiscale i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati. (riproduzione riservata)
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