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Fisco & mattone

Taglio della Tari dovuto se il servizio non è regolare

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 074 pag. 60 del 15/04/2022

Tari da pagare in misura ridotta se il servizio non viene svolto oppure non è regolare. Se l'attività di raccolta non viene effettuata la tassa è dovuta parzialmente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 5940/2022. Per la Suprema Corte, si tratta di «riduzioni cosiddette tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento per motivi oggettivi e a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge».

In effetti, «una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente al 20% e al 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno a incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis». Sul contribuente incombe solo l'onere di dimostrare che sussistono i presupposti normativi per avere diritto alla riduzione del tributo dovuto. Pertanto, la tassa è dovuta in misura ridotta se il servizio di raccolta dei rifiuti non viene svolto in modo regolare. La riduzione tariffaria spetta anche se l'agevolazione non è stata deliberata dall'amministrazione comunale. Non si tratta di un risarcimento o di una sanzione a carico dell'ente, ma di un alleggerimento del peso fiscale in presenza di un servizio di raccolta che non viene svolto in modo completo.

Dunque, se nelle aree del territorio comunale il servizio di raccolta non viene svolto, il tributo può essere preteso nella misura massima del 40% della tariffa ordinaria. La percentuale di riduzione, poi, deve essere graduata in relazione alla distanza dal punto di raccolta più vicino. Ciò presuppone che il servizio venga sì svolto, ma non nella zona dove è ubicato l'immobile. Se il servizio di raccolta dei rifiuti non viene svolto o viene svolto in modo inefficiente, e vengono meno le condizioni che consentono di poterne usufruire, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa. Per ottenere questo diritto non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell'amministrazione. L'agevolazione spetta per il semplice fatto che il servizio non viene svolto secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento comunale o che viene svolto in grave difformità rispetto alle norme regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta.

Va precisato che non hanno alcun rilievo le motivazioni legate al disservizio. Se l'amministrazione comunale non riesce a garantire il corretto e regolare servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai fini del pagamento della tassa, è sempre responsabile, al di là delle cause che hanno determinato il disservizio.

Tuttavia, anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta da parte del comune non comporta l'esenzione, ma il pagamento della tassa in misura ridotta. L'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 507/1993 disponeva per la Tarsu la riduzione anche se il servizio di raccolta, sebbene istituito, non venisse svolto nella zona di residenza, di dimora o dove esercitava l'attività il contribuente. La riduzione spettava, inoltre, se il servizio era effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale di nettezza urbana.

Nel regolamento comunale devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l'individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. Compete al contribuente fornire la prova delle condizioni per usufruire delle riduzioni. Allo stesso modo per la Tari i commi 656 e 657 della legge 147/2013 prevedono che il tributo è dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

Anche per la Tari il presupposto è l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte a qualsiasi uso adibiti. Non sono soggetti a imposizione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, sempre che queste condizioni siano indicate nella dichiarazione. La legge prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria. Non sono soggetti al prelievo solo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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