Se le violazioni degli obblighi previsti per l'imposta municipale e la tassa rifiuti si ripetono vanno contestate al contribuente per ogni singola annualità, anche se la legge impone un unico adempimento per la presentazione della dichiarazione. Tuttavia, al soggetto passivo del tributo deve essere irrogata una sola sanzione. Chi non presenta la dichiarazione Imu e Tari per più annualità deve essere assoggettato a una sola sanzione, trattandosi di violazioni della stessa indole ripetute per diversi periodi.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 998/2023. In presenza della continuazione nell'illecito tributario il cumulo giuridico delle sanzioni è obbligatorio e non facoltativo. Per la Suprema Corte, la ripetizione della violazione di omessa dichiarazione «è idonea a configurare il vincolo della continuazione tra le singole omissioni ed è vincolante per l'ente impositore ai fini del trattamento sanzionatorio». L'omissione per diversi periodi relativamente allo stesso tributo, infatti, «oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione», in quanto le condotte omissive «sono tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate». Il cumulo giuridico delle sanzioni, quindi, si applica anche ai tributi locali e non solo ai tributi erariali. Se un contribuente non presenta all'amministrazione comunale la dichiarazione Tari, Imu, o relativa ad altri tributi locali, commette più violazioni. Le violazioni si ripetono per ogni annualità, ma deve essere assoggettato al pagamento di un'unica sanzione con gli aumenti previsti dalla legge. Si applica il cumulo giuridico solo se più favorevole rispetto al cumulo materiale, che comporta l'irrogazione di una sanzione per ogni annualità. In questo senso si è espressa anche la commissione tributaria regionale di Roma, quinta sezione, con la sentenza 1303/2020.
Alle violazioni tributarie si applica il principio della continuazione, disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo 472/1997, secondo cui quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo. In effetti, per i tributi locali, l'articolo 16 del decreto legislativo 473/1997 dispone l'estensione del citato articolo 12 alle violazioni accertate dagli enti territoriali. Fermo restando che si fa ricorso al cumulo giuridico, con irrogazione di un'unica sanzione, solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale (una sanzione per ogni violazione). Questo conferma che anche per l'imposta municipale e la tassa rifiuti le violazioni si ripetono per ogni annualità, perché vi è autonomia dei singoli periodi d'imposta. La sanzione fiscale non va contestata una sola volta, perché la violazione si ripete nel corso del tempo. La Cassazione (sentenza 16484/2016) ha più volte affermato che va irrogata una sanzione ogni anno per l'omessa presentazione della dichiarazione. La
violazione perdura fino a quando il contribuente non la regolarizza presentando la dichiarazione al comune sul cui territorio è ubicato l'immobile.
È del tutto evidente che la violazione dell'obbligo di dichiarazione non ha natura istantanea ma si ripete nel corso degli anni e il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità. Anche se la legge prevede un unico obbligo a carico del possessore dell'immobile, questo non comporta che incorra, in caso di inadempimento, in una sola violazione e in una sola sanzione. Quando un contribuente commette violazioni della stessa indole in diversi periodi d'imposta, deve essere irrogata un'unica sanzione e non già una sanzione per ogni annualità. Nella fattispecie in esame il giudice tributario si è pronunciato sull'omessa dichiarazione Tarsu. Ma lo stesso principio si applica se la dichiarazione è incompleta o infedele. L'obbligo di rettificarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che anche in questo caso la violazione va sanzionata per gli anni successivi al primo (Cassazione, ordinanza 22850/2019). In materia di Tari o di Imu, per esempio, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni intervenute dopo la presentazione della dichiarazione originaria e che hanno incidenza sul pagamento del tributo. Ciò comporta che qualora la denuncia sia incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di presentarla o di rettificarla si rinnova di anno in anno. L'inosservanza di questo adempimento dà luogo all'irrogazione della sanzione per gli anni successivi al primo. Vanno presentate, dunque, anche le dichiarazioni di variazione. Se prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo. Soltanto dopo la presentazione della dichiarazione o la sua rettifica l'amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza dei dati comunicati dall'interessato. La violazione non può essere sanata con l'invio di altre informazioni. (riproduzione riservata)
*avvocato