il professionista stipula dal 1° gennaio 2014 un contratto di leasing immobiliare di 12 anni: deduce il costo del leasing in 12 anni;
il professionista stipula dal 1° gennaio 2014 un contratto di leasing immobiliare di durata inferiore ai 12 anni: deduce il costo in 12 anni;
il professionista stipula dal 1° gennaio 2014 un contratto di leasing immobiliare di durata superiore ai 12 anni (esempio 15): deduce il costo nel periodo di durata del contratto (15 anni).
Considerando la detraibilità dell'Iva assolta sui canoni è evidente come tale previsione comporti non pochi vantaggi. Certo, la convenienza va verificata. L'analisi di convenienza deve tener conto del fatto che l'immobile eventualmente riscattato dal leasing avrà un valore pari a quello di riscatto e che nel caso di vendita dello stesso (o di cessazione dell'attività con passaggio del bene alla sfera privata del lavoratore) la differenza tra tale valore e quello di mercato al momento in cui ciò accade sarà soggetto a tassazione. Ma intanto il costo del leasing ha abbattuto la base imponibile irpef: non è poco.
Inoltre, si può ritenere che tale norma consenta anche la possibilità di godere della deduzione (parziale) nel caso di acquisto a uso promiscuo. Il caso è quello del professionista che acquista un immobile da adibire sia ad abitazione che a studio professionale (caso non raro per i lavoratori autonomi). Pur dovendosi sul punto ancora aspettare gli opportuni chiarimenti della prassi, si ritiene che in tal caso, qualora l'acquisto sia fatto tramite contratto di leasing, sia riconosciuta la deducibilità dal reddito di lavoro autonomo del 50% del costo del contratto. La deduzione era diventata un ricordo. Infatti la stessa era stata prevista dalla legge 296/2006 che però aveva disposto la deducibilità per i lavoratori autonomi solo per i contratti sottoscritti dal 2007 al 2009. (riproduzione riservata)