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Vale il prezzo valore anche per espropriazioni e vendite al pubblico incanto. La regola forfettaria di individuazione dell'imponibile non può essere limitata alle compravendite. Altrimenti ci sarebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Così la Corte Costituzionale nella sentenza 6/2014. Il tema è l'incostituzionalità della norma sul prezzo-valore dove non prevedeva l'applicazione del meccanismo di individuazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, agli acquisti effettuati a seguito di espropriazioni forzate o pubblici incanti. Il prezzo valore consente di applicare le imposte di registro e catastali non sul valore della transazione ma sul valore catastale dell'immobile (spesso molto più basso). È applicabile all'acquisto da parte di un privato, che deve solo richiederlo al notaio rogante per vederlo applicato pur dovendosi esprimere in atto corrispettivo pattuito. Le transazioni cui si applica sono compravendite di abitazioni se soggette a registro e non a Iva, con cessionario persone fisiche (non imprenditori o professionisti). In sostanza il prezzo valore blocca la possibilità d accertamento se le imposte d'atto sono assolte sul valore catastale. (riproduzione riservata)