Il contribuente è tenuto a dimostrare le condizioni di inidoneità dell'immobile alla produzione dei rifiuti per avere diritto all'esonero dal pagamento della Tari, fornendo al comune le prove. Anche per l'esenzione di alcune parti dell'immobile è necessario che le delimiti e presenti la dichiarazione all'ente locale. Le agevolazioni costituiscono un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di pagamento del tributo e va dimostrato di averne diritto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 7002/2024.
Per la Suprema Corte, il giudice d'appello ha erroneamente escluso la tassabilità delle superfici «anche in difetto di denuncia originaria o di variazione, da parte del contribuente, circa le obiettive condizioni di inidoneità alla produzione di rifiuti delle aree e della relativa prova in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione». Per la determinazione della superficie tassabile «l'onere della prova circa l'esistenza e la delimitazione delle zone, esentate dalla tassa, spetta a chi ritiene di averne diritto, costituendo le esenzioni, anche parziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato». L'interessato è tenuto a dimostrare all'ente impositore di avere diritto a un'esenzione o a una riduzione del tributo dovuto, nonostante la legge di riforma del processo tributario abbia invertito l'onere della prova in sede giudiziale. In tema di Tari grava sul contribuente documentare la sussistenza delle condizioni per ottenere un beneficio, poiché le agevolazioni in generale rappresentano un'eccezione alla regola del pagamento della tassa da parte di coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. In presenza di un'omessa dichiarazione e di un omesso pagamento della tassa, non può che essere il contribuente a eccepire che l'immobile non è stato occupato o che è insuscettibile di produrre rifiuti, perché in stato di abbandono, intercluso, inagibile o inabitabile. L'ente impositore si avvale di una presunzione legale di produzione di rifiuti per tutti gli immobili occupati, salvo prova contraria. In deroga alle disposizioni generali compete all'interessato dimostrare, in sede amministrativa o processuale, le cause di esclusione o di esonero dipendenti dall'inidoneità degli immobili occupati alla produzione di rifiuti per la loro natura o per il loro particolare uso.
La giurisprudenza di merito si è uniformata alla tesi della Cassazione. Per esempio la commissione tributaria regionale di Firenze, sesta sezione, con la sentenza 773/2022, ha sostenuto che il mancato utilizzo dell'immobile e la disdetta delle utenze non esonerano dal pagamento della tassa. Il tributo non è dovuto solo a partire dal momento in cui viene meno la detenzione e viene formalmente restituito l'immobile al proprietario. Per i giudici di secondo grado, non essendo stata dimostrata la mancata detenzione dell'immobile da parte dell'impresa, il pagamento è dovuto. Non hanno alcuna rilevanza le richieste di disdetta delle utenze dal momento che esse attestano solo la cessazione dell'attività economica, ma non la restituzione dell'immobile al proprietario. Allo stesso modo non è sufficiente la chiusura dell'attività, poiché è decisiva la dichiarazione di cessazione dell'occupazione. Il tributo, dunque, è dovuto anche se per un immobile è cessata la locazione e sono state disattivate le utenze, sia che venga adibito a utenza domestica o non domestica. Si presume sempre la produzione di rifiuti, eccetto i casi in cui il contribuente non fornisca un'idonea prova contraria. La presunzione di legge sulla produzione di rifiuti può essere superata solo qualora vengano documentati i fatti che rendono l'immobile insuscettibile di produrli.
Anche gli immobili inagibili non sono soggetti alla tassa, ma deve essere fornita la prova del loro status. Del resto, il presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'oggettiva inutilizzabilità sussiste non quando i locali sono stati lasciati, per una qualsiasi ragione, inutilizzati, ma quando sono in una condizione che ne impedisca l'effettivo uso. Pertanto, il principio generale è che la tassa va pagata da tutti gli utenti e che qualsiasi forma di esonero deve essere prevista dalla legge o dal regolamento comunale. Sono invece esonerate dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Non sono soggette le aree che possono essere considerate pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Va qualificata area accessoria o pertinenziale quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale. (riproduzione riservata)
*Studio Legale Tributario