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Servono istruttoria e motivazione per decidere le tariffe Tari

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 104 pag. 76 del 28/05/2022

Il comune non può riproporre le stesse tariffe Tari deliberate per l'anno precedente senza un'adeguata istruttoria e una specifica motivazione. E' quanto ha affermato il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 2851/2022. Per il Tar campano, la determinazione delle tariffe relative alla tassa rifiuti deve essere sempre “preceduta da una pertinente istruttoria, «sul piano metodologico e delle rilevazioni fattuali, ed essere assistita da congrua motivazione, che dia conto dell'iter con cui si è pervenuti ad assoggettare a uno specifico valore l'utenza in questione». La mancanza di un'adeguata istruttoria e l'acritica riproposizione delle tariffe è illegittima. Al riguardo, viene richiamato nella pronuncia anche un precedente parere del Consiglio di Stato, il quale ha sostenuto che i provvedimenti relativi alle tariffe devono essere caratterizzati da «una congruenza esterna», nel senso che «devono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall'amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio».

Per i giudici amministrativi va assicurata la ripartizione del costo del servizio tra le diverse utenze in modo omogeneo. Non si può applicare a un'utenza non domestica la tariffa più alta senza che siano indicate le ragioni della scelta. Scelta che non era stata giustificata neppure dalla maggiore produzione di rifiuti rispetto alle altre utenze. Nella giurisprudenza amministrativa non c'è uniformità di vedute sull'obbligo di istruttoria e di motivazione della delibera comunale che determina le tariffe Tari. Lo stesso Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 8324/2021, si è espresso in modo diverso rispetto a quanto stabilito dai giudici con la pronuncia in esame. Con la sentenza 8324 è stato sostenuto che le amministrazioni locali possono, senza alcun vincolo, riproporre le stesse tariffe Tari vigenti per l'anno precedente, anche se non è stata posta in essere un'idonea istruttoria.

Va precisato che la decisione riguardava il periodo emergenziale, a causa della pandemia. E' pacifico che la conferma delle tariffe risponde all'esigenza di non aggravarne il peso. Bisogna ricordare che, a prescindere dalle scelte contingenti operate dagli enti locali durante il periodo della pandemia, il problema della motivazione delle delibere tariffarie esiste da sempre. I giudici di legittimità, con l'ordinanza 1977/2018, hanno sostenuto che non sussiste l'obbligo di motivare le tariffe Tarsu. Naturalmente, la stessa regola vale per la Tari.

Nello stesso modo si è pronunciato il Tar Latina (sentenza 486/2016), secondo cui le tariffe Tari non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. La delibera che fissa le tariffe non richiede una specifica motivazione, considerato che si tratta di un atto generale. Quello che la legge impone all'ente è che nello scegliere il coefficiente per l'applicazione del metodo normalizzato si mantenga all'interno del range previsto dalle tabelle allegate al dpr 158/1999. Se i coefficienti scelti dall'ente si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nel merito della discrezionalità amministrativa. Anche se per alcune attività i coefficienti di produzione dei rifiuti e le tariffe possano sembrare eccessive, non può essere sindacata la scelta comunale che rispetti i parametri stabiliti dal regolamento statale sul metodo normalizzato. Per il Tar dell'Emilia Romagna (sentenza 1056/2015), invece, la delibera deve essere motivata e deve far emergere le risultanze istruttorie e le decisioni dell'ente.

Sempre in tema di tariffe la Corte di Cassazione, con la sentenza 39794/2021, ha anche chiarito che negli atti emanati dagli enti locali, vale a dire avvisi di accertamento e avvisi di pagamento, va fatto riferimento alla delibera che le ha adottate. Un atto impositivo può ritenersi motivato anche con il semplice richiamo di un atto generale adottato dall'amministrazione comunale, che si presume conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente. Nell'accertamento tributario è sufficiente che l'ente indichi la delibera per motivare il quantum preteso. Pertanto, è legittima la motivazione per relazione che fa riferimento a un atto generale, già potenzialmente noto all'interessato, per il quale non è imposto l'obbligo di allegarlo né all'avviso di accertamento né all'avviso di pagamento. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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