Non si può contestare il diritto all'esenzione dal pagamento dell'Imu per gli immobili utilizzati per la didattica da parte delle scuole paritarie, se non dopo un'attenta verifica sull'attività in concreto svolta dall'ente non commerciale. Ma l'agevolazione va riconosciuta solo se la retta pagata dagli alunni è un contributo simbolico, notevolmente inferiore ai costi di gestione. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 11651/2021. Per i giudici di piazza Cavour, la Commissione tributaria regionale non ha tenuto conto dei requisiti indispensabili per fruire dell'agevolazione. Il giudice d'appello, infatti, si è limitato a richiamare la decisione della Commissione Europea e un orientamento espresso dai giudici di legittimità con riguardo alle scuole paritarie, senza aver accertato le modalità di svolgimento dell'attività.
Va avanti senza soste, dunque, il contenzioso che perdura ormai da anni tra amministrazioni locali ed enti non profit in merito alla spettanza delle agevolazioni Imu, l'Imposta municipale sugli immobili. Va ricordato che ai sensi dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento se negli immobili vengono svolte le attività sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e così via con modalità non commerciali. Nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche quelle destinate alla difesa ambientale, in quanto finalizzate a tutelare in senso ampio la salute.
Per le scuole paritarie si è pronunciata anche la Commissione tributaria regionale di Roma, terza sezione, con la sentenza 1475/2020, la quale ha stabilito che se un ente non profit svolge attività commerciale l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale si configura come un aiuto di Stato. Non si può riconoscere un beneficio fiscale agli enti che fruiscono di una sovvenzione statale e fanno pagare normali compensi agli utenti. Le scuole paritarie non possono fruire del trattamento agevolato perché costituisce un aiuto di Stato e falsa la libera concorrenza, a meno che non svolgano l'attività a titolo gratuito o le rette richieste siano meramente simboliche. Secondo i giudici capitolini, non importa che l'attività svolta dall'ente non profit sia in perdita. Quello che conta è che “percepisce delle sovvenzioni dallo Stato e conseguentemente, poiché vi si aggiungono le rette corrisposte dagli utenti, il servizio fornito è potenzialmente idoneo a produrre degli utili, i quali sono tipici dello svolgimento delle attività commerciali”.
Anche per la Suprema Corte (ordinanza 10754/2017) sono soggetti al pagamento gli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività didattica, a prescindere dal fatto che gli istituti rispettino gli standard per l'insegnamento, accolgano gli alunni portatori di handicap, applichino la contrattazione collettiva e reinvestano gli avanzi di gestione. L'osservanza di queste condizioni non fa venir meno la natura economica dell'attività svolta. Tra l'altro, l'esenzione non può essere riconosciuta anche se le attività operino in perdita. Del resto, si può esercitare un'impresa commerciale con un risultato della gestione del tutto negativo. Non può essere opposta neppure la convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali). La convenzione non fa venir meno la logica del profitto e non comporta che l'obbiettivo perseguito sia solo quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare.
Per il dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia (circolare 2/2009), un'attività può essere qualificata non commerciale se mancano gli elementi tipici dell'economia di mercato, quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza. Requisito essenziale è anche il possesso qualificato dell'immobile da parte dell'ente non profit. Per l'esonero non è sufficiente il possesso di fatto. Altrimenti l'agevolazione si estenderebbe al titolare, soggettivo passivo del tributo. L'uso indiretto da parte dell'ente che non ne sia possessore, di diritto, non consente al proprietario di fruire del trattamento agevolato. L'esenzione esige l'identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l'utilizzatore dell'immobile. (riproduzione riservata)
*(avvocato)