La regola generale prevede la totale indeducibilità dell'Imu nel calcolo di Ires-Irpef e Irap dovute in relazione ai redditi di impresa prodotti, ma ora si apre una possibilità di sconto (che però non riguarda l'Irap). Ma per effettuare i calcoli correttamente sono necessarie alcune precisazioni. Intanto l'Imu per cui è ammessa la deducibilità è solo quella pagata sugli immobili strumentali. Tale concetto deve essere inteso secondo le norme del Tuir, quindi l'imposta che concede lo sconto è solo quella pagata per gli immobili:
- strumentali per natura, ovvero classificati in una categoria catastale diversa da quella indicata con la lettera A (a eccezione degli A10, uffici);
- strumentali per destinazione ovvero immobili che, seppur di categoria A, sono utilizzati direttamente dell'imprenditore per esercitare la propria attività (si pensi agli appartamenti classati come A2 in cui è però posto l'ufficio della società).
Sul punto una non felice locazione utilizzata dalla norma lascia qualche dubbio circa la possibilità di considerare (a tali fini) come strumentali gli immobili che lo sono per natura, ma che non sono utilizzati direttamente dall'imprenditore. È il caso dello stabilimento classato come D1 concesso in locazione a terzi. In realtà tale dubbio (non ancora chiarito dall'Agenzia delle entrate) deve essere risolto in senso positivo per i contribuenti. Non si vede infatti ragione di diversificare il trattamento in base all'utilizzo del bene quando ciò nel Tuir non è ritenuto discriminante per qualificare gli immobili strumentali per natura. Quindi per riepilogare lo sconto viene concesso:
- per gli immobili strumentali per natura utilizzati direttamente dall'impresa;
- per gli immobili strumentali per natura non utilizzati direttamente dall'impresa;
- per gli immobili strumentali per destinazione utilizzati direttamente dall'impresa.
Un secondo dubbio riguarda invece l'imposta da considerare per lo sconto, che è senza dubbio quella dovuta per il 2013, ma deve anche essere stata pagata in tale anno. In sostanza:
- l'Imu sugli immobili strumentali relativa al 2013 e pagata nel 2013 concede lo sconto del 30%
- l'Imu sugli immobili strumentali relativa al 2013 e non pagata nel 2013 (es. tardivo versamento nel 2014) non concede lo sconto del 30%
- l'Imu sugli immobili strumentali relativa al 2012 anche se pagata nel 2013 non concede lo sconto del 30%. (riproduzione riservata)