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Scelte differenziate per le agevolazioni Tari

Milano Finanza - Numero 254 pag. 52 del 24/12/2022

Le agevolazioni Tari non previste dalla legge, sotto forma di esenzioni e riduzioni, non devono essere inserite nel piano economico e finanziario (Pef), in quanto la spesa comporterebbe un aumento delle tariffe per i soggetti tenuti al pagamento del tributo. Le amministrazioni comunali hanno un ampio potere di concedere benefici fiscali ai contribuenti, ma per quelle atipiche devono trovare le risorse nel bilancio per coprire i costi, che vanno finanziati attraverso la fiscalità generale e sono posti a carico della collettività. E' quanto ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con la sentenza 1536/2022. Per i giudici amministrativi, per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni tariffarie deliberate, non risulta che l'amministrazione comunale «abbia dato atto dello stanziamento delle risorse necessarie e provenienti dalla fiscalità generale». Secondo il Tar «l'inserimento all'interno dei costi del piano finanziario può riguardare solo quelle esenzioni espressamente previste per legge», mentre tutte quelle cosiddette atipiche, individuate dall'ente, «non possono essere addebitate ai contribuenti, ma devono essere coperte dal contributo comunale».

Va ricordato che la copertura integrale per la concessione delle agevolazioni era invece imposta, in via generale, per tutte le agevolazioni Tarsu, proprio per evitare un aumento della tassazione a carico dei soggetti tenuti al pagamento, ottenuto con la maggiorazione delle tariffe.

La sentenza in esame richiama nella motivazione l'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, in base al quale la copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata con le risorse derivanti dalla fiscalità generale. Come è noto, la normativa che disciplina la tassa rifiuti ha attribuito ampi poteri ai comuni sulla scelta delle agevolazioni fiscali. Gli enti locali hanno la facoltà di concedere con regolamento riduzioni tariffare, senza limiti, e esenzioni anche legate al reddito familiare. Le agevolazioni possono essere collegate alla capacità contributiva dei contribuenti, desunta dagli indicatori della situazione economica (Isee). Con regolamento possono essere deliberate riduzioni tariffarie che, a differenza della Tarsu e della Tares, non sono più soggette alla soglia massima del 30%, o esenzioni.

Le riduzioni Tari per il servizio di raccolta e smaltimento vengono concesse solo nei casi in cui si possa presumere una minore capacità di produzione di rifiuti da parte degli utenti del servizio. Il comune può deliberare riduzioni tariffarie. Inoltre, il comma 659 della legge sopra citata gli consente di esercitare un potere ancora più ampio, vale a dire di stabilire, con regolamento, anche fattispecie di esonero dal pagamento del tributo. Nello specifico, forme diverse di agevolazione possono essere fissate per le

abitazioni con unico occupante e per quelle tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Possono beneficiarne anche i locali e le aree scoperte adibiti a uso stagionale, le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o hanno la dimora, per più di 6 mesi all'anno, all'estero, i fabbricati rurali a uso abitativo, nonché le attività di prevenzione nella produzione di rifiuti. In quest'ultimo caso, le riduzioni tariffarie devono essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti. Infine, l'agevolazione può essere rivolta ai soggetti meno abbienti che hanno una ridotta capacità contributiva, misurata anche attraverso l'Isee. Il comma 682 della legge 147/2013, in effetti, contempla tra i beneficiari anche le famiglie a basso reddito. I comuni possono concedere riduzioni e esenzioni per le famiglie più bisognose, legate al reddito e alla capacità contributiva delle famiglie stesse, anche facendo ricorso all'indicatore della situazione economica (Isee).

Per i benefici fiscali sopra elencati che, come già evidenziato, riguardano riduzioni e esenzioni previste dalla legge, non è affatto imposto che debbano essere finanziate con l'iscrizione in bilancio delle relative somme come autorizzazioni di spesa.

Il consiglio comunale, invece, non può decidere di far ricadere anche il costo delle agevolazioni atipiche, vale a dire quelle non contemplate dalle norme, sull'intera platea dei contribuenti soggetti al prelievo. Queste spese sono a carico della collettività e vanno finanziate attraverso la fiscalità generale. Sia la mancata che la parziale iscrizione in bilancio delle spese, come sottolineato dai giudici amministrativi con la sentenza de qua, incidono negativamente sui contribuenti che pagano la tassa. Del resto, è pacifico che devono comunque essere coperti totalmente i costi del servizio. Se diminuiscono le entrate, a causa delle riduzioni o esenzioni, occorre aumentare le tariffe. (riproduzione riservata)

*avvocato



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