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Scatta l'ora dell'Imu

di Sergio Trovato
Milano Finanza - Numero 114 pag. 59 del 11/06/2022

È tempo di pagare l'acconto Imu. Il termine ultimo per il versamento della prima rata, infatti, è fissato al 16 giugno. Da quest'anno ci sono novità per l'esenzione degli immobili adibiti ad abitazione principale, riferito in particolare ai coniugi nel caso in cui fissino la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Ebbene, a differenza che in passato, l'agevolazione ora si applica a una sola unità immobiliare. La scelta dell'immobile sul quale è possibile fruire del beneficio è demandata ai coniugi, che ovviamente sceglieranno quello di maggior valore. Altre novità si attendevano a proposito dell'ex Tasi, l'imposta sui servizi non più dovuta dallo scorso anno: la Legge di bilancio dello scorso anno avrebbe dovuto riscrivere la disciplina Imu-Tasi, in quanto appunto è stata eliminata la Tasi ed è stata rimodulata l'Imu. Nella pratica, come lo scorso anno la nuova Imu che assorbe anche la Tasi è stata aumentata di circa un punto percentuale per garantire il medesimo gettito ai Comuni. Come al solito invece, sono tenuti al pagamento tutti i contribuenti titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni. Sono invece esonerati dal prelievo gli immobili adibiti a abitazione principale, tranne quelli di lusso, ville e castelli. Devono versare in misura ridotta gli immobili inagibili, le unità immobiliari date in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado, i fabbricati di interesse storico o artistico e quelli locati a canone concordato. La prima rata può essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai comuni per l'anno precedente. L'importo da versare è pari alla metà di quanto pagato nel 2021. È possibile versare l'intero importo dovuto per il 2022, se i contribuenti conoscono le deliberazioni adottate dalle amministrazioni comunali.

Soggetti obbligati ed esclusi. Entro il 16 giugno, quindi, i titolari di fabbricati, aree edificabili e terreni sono tenuti a versare la metà dell'imposta municipale dovuta per l'intero anno. Il saldo dovrà essere pagato entro il prossimo 16 dicembre, a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno. Dall'anno in corso come accennato non si può fruire due volte del beneficio prima casa per i coniugi che hanno fissato la residenza in immobili diversi. L'articolo 5 decies del decreto legge “Fisco-Lavoro” (146/2021), in sede di conversione in legge (215/2021), ha limitato l'esenzione a un solo immobile, a scelta dei coniugi, non separati né divorziati, qualora utilizzino immobili ubicati in luoghi differenti. Non spetta più la doppia esenzione, a prescindere dal fatto che gli immobili siano ubicati nello stesso comune o in comuni diversi. Non sono tenuti al versamento dell'acconto i possessori di immobili destinati a prima casa ed equiparati, con relative pertinenze, per i quali è prevista l'esenzione. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle suddette categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione. Non fruiscono dell'esenzione i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all'aliquota e alla detrazione. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, la nuova Imu la paga il locatario solo per la durata del contratto. Non è tenuto a versare l'imposta il locatario, anche se non riconsegna il bene immobile al locatore in caso di risoluzione anticipata. Per la locazione finanziaria quello che conta è il contratto e il tributo è dovuto dal locatore a prescindere dal possesso di fatto dell'immobile.

Esenzioni e riduzioni. Sono esenti dal tributo i terreni agricoli. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta, oltre ai titolari di terreni montani o di collina ubicati nei comuni elencati nella circolare del Mef 9/1993, quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, a prescindere dalla loro ubicazione, quelli ubicati nelle isole minori, nonché quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile. I terreni agricoli che non rientrano nei confini dell'esenzione sono ovviamente soggetti al pagamento. Una forma minore di agevolazione è prevista per le abitazioni locate a canone concordato. Lo sconto è riconosciuto nella misura del 25 per cento. L'imposta è ridotta al 75% del dovuto. Sono poi tenuti al pagamento in misura ridotta anche i fabbricati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta, entro il primo grado, e, infine, i fabbricati di interesse storico o artistico. Per questi immobili, gli interessati hanno diritto a una riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento. Inoltre, devono versare l'imposta in misura ridotta gli immobili concessi in uso gratuito, purché sussistano le condizioni richieste dalla norma di legge. In particolare, il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato. Oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio (immobile di lusso, villa o castello). Questo limite vale anche per l'unità immobiliare data in comodato. Il comodante può possedere anche altri immobili, a condizione però che non siano classificati tra quelli destinati a uso abitativo. Il beneficio si estende anche, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Calcolo dell'imposta. I possessori che conoscono le aliquote deliberate dall'amministrazione comunale possono pagare l'importo dovuto per l'intero anno. Per il calcolo dell'imposta occorre fare ricorso alle rendite catastali, rivalutate, applicando le aliquote deliberate. Gli enti locali hanno un ampio potere nella scelta delle aliquote. Le unità immobiliari di lusso, destinate a prima casa, scontano un'aliquota ridotta del 5 per mille, che i comuni possono aumentare o diminuire di 1 punto percentuale, e una detrazione di 200 euro. La suddetta aliquota può essere ridotta senza limiti e può perfino essere azzerata. Le aliquote possono essere azzerate, ma non è consentito concedere esenzioni Imu, poiché l'eventuale scelta si porrebbe in contrasto con i limiti all'esercizio del potere regolamentare fissati dall'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997. In effetti, verrebbero violate le fattispecie imponibili, che è uno dei limiti all'esercizio del potere regolamentare. L'aliquota di base per tutti gli altri immobili, a partire dalle seconde case, è stabilita nella misura dell'8,6 per mille, che gli enti locali possono aumentare fino al 10,6 per mille. L'aliquota può essere ulteriormente aumentata fino all'11,4 per mille, ma solo dagli enti locali che intendono confermare la ex maggiorazione Tasi, già deliberata dai consigli comunali negli anni precedenti nella misura massima dello 0,8 per mille. (riproduzione riservata)

*avvocato



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