In caso di locazione finanziaria la mancata riconsegna del bene non rileva ai fini della soggettività passiva Imu. La società di leasing deve di conseguenza versare l'Imposta municipale sugli immobili, in caso di risoluzione del contratto, anche se l'immobile non è stato riconsegnato dall'utilizzatore e il locatore non ha la materiale disponibilità del bene. Ma l'assenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale e l'oggettiva incertezza sull'interpretazione delle norme, dovuta anche ai contrasti interpretativi all'interno della Cassazione sulla questione riguardante il soggetto obbligato nei confronti dell'amministrazione comunale, comporta l'esonero del locatore dal pagamento delle sanzioni tributarie. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l'ordinanza 26057/2022.
In effetti l'articolo 8 del decreto legislativo 546/1992, richiamato nella pronuncia in esame, prevede che il giudice dichiari non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi fiscali quando la violazione è giustificata da oggettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce. Inoltre, l'articolo 6 del decreto legislativo 472/1997 impone la non punibilità dell'autore della violazione quando essa è determinata da incertezza delle disposizioni di legge.
Nel corso di questi ultimi anni si sono registrate posizioni e interpretazioni non del tutto univoche nell'ambito della giurisprudenza di merito e di legittimità. La confusione normativa che si è creata, per la Corte suprema, giustifica la disapplicazione delle sanzioni fiscali.
Ex lege soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. Pertanto, qualora il contratto di leasing venga risolto, e l'immobile non venga restituito, la soggettività passiva torna in capo al locatore. Per l'assoggettamento al pagamento dell'Imu conta solamente il possesso qualificato dell'immobile. Dopo la risoluzione del contratto soggetto obbligato è sempre la società di leasing, anche se la stessa non ha acquisito la materiale disponibilità del bene per la mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. La disponibilità dell'immobile, dunque, è irrilevante. Il locatore è tenuto al versamento dell'imposta municipale anche se il locatario non riconsegna il bene. Il locatore è soggettivo passivo del tributo qualora il contratto venga risolto prima della scadenza naturale e il locatario non restituisca l'immobile.
La norma che disciplina la locazione finanziaria attribuisce la soggettività passiva Imu alla società di leasing anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore. E' il titolo che conta. La mancata riconsegna può produrre come effetto conseguenziale un'azione risarcitoria da parte del locatore che si ritenga danneggiato.
Anche con la nuova Imu il locatario è tenuto a pagare solo per la durata del contratto. Non paga l'imposta se non riconsegna il bene immobile al locatore in caso di risoluzione anticipata. L'articolo 1, comma 743, della legge di bilancio 2020 (160/2019) stabilisce che per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è «il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto». La norma è così chiara nella sua formulazione letterale che dovrebbe impedire di generare un contenzioso, come quello che c'è stato in passato. Del resto è pacifico che l'imposta locale va pagata dal possessore di diritto dell'immobile. E' dovuta dai contribuenti per anni solari, proporzionalmente alla quota di possesso di diritto e non di fatto. Non sono tenuti al versamento il comodatario, l'affittuario, l'utilizzatore o l'occupante dell'immobile. Mentre sono obbligati il titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, vale a dire l'usufruttuario, il superficiario, l'usuario.
Non va dimenticato, però, che le Sezioni unite della Cassazione hanno sostenuto che il titolare di un immobile può sottoscrivere un accordo con l'inquilino, con il quale quest'ultimo si impegna a pagare il tributo. La clausola contrattuale non è illegittima e serve a integrare le somme dovute per il canone di locazione.
L'Imposta municipale sugli immobili può essere pagata anche dal conduttore, se questo obbligo è previsto nel contratto di locazione. L'accordo contrattuale che impone all'affittuario di pagare i tributi locali, per i giudici di legittimità, non si pone in contrasto con il principio di capacità contributiva e non viola la regola sul divieto di traslazione del carico fiscale a un soggetto diverso dal titolare. (riproduzione riservata)
*avvocato