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FISCO & MATTONE

Sanzione fiscale unica anche per i versamenti omessi

Milano Finanza - Numero 064 pag. 63 del 29/03/2024

Va irrogata un'unica sanzione fiscale a tutte le violazioni della stessa indole, quindi anche agli omessi versamenti di imposte e tasse che si ripetono per più annualità. Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, che prevede la contestazione di un'unica penalità, si applica anche alle violazioni commesse in materia di tributi locali. Il beneficio, però, non è limitato alle violazioni di omessa dichiarazione o di denuncia infedele, ma si estende anche a quelle di omesso versamento del tributo. E' quanto ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza 3885/2024. Per i giudici di legittimità, se l'illecito tributario si ripete per periodi d'imposta diversi, la continuazione si arresta nel momento in cui viene contestata la violazione, «senza che rilevi la sua definitività e inoppugnabilità o la sua mancata impugnazione». La sanzione unica va contestata in presenza di violazioni della stessa indole. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità. La regola non può non valere anche per le sanzioni di omesso versamento, secondo cui «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa a uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive», va applicato «il regime della continuazione attenuata», in base a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 472/1997. Dunque il contribuente, non può essere assoggettato ripetutamente al pagamento della sanzione se non ha presentato la dichiarazione Imu per più annualità e, allo stesso modo, se non ha effettuato il versamento.

La Suprema corte, con l'ordinanza 27022/2023, ha chiarito che se la violazione si ripete ogni anno per la mancata denuncia, il giudice tributario non può ritenere corretta l'applicazione del cumulo materiale delle sanzioni. Va applicata un'unica sanzione, aumentata dalla metà al triplo. L'omessa denuncia dell'immobile deve essere sanzionata per tutte le annualità per cui si protrae, «fermo restando che, trattandosi di violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo, secondo l'istituto della continuazione». Le omesse dichiarazioni per gli anni successivi indubbiamente integrano autonome violazioni, ma che devono sottostare al principio di favore del cumulo giuridico.

Le violazioni fiscali non hanno natura istantanea e non si esauriscono con il mancato rispetto del primo adempimento imposto dalla legge. L'obbligo di denunciare l'inizio del possesso di un immobile per il pagamento dell'imposta municipale non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore. In presenza di una dichiarazione omessa, incompleta o infedele, l'obbligo di presentarla o di rettificarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell'obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo.

In tema di sanzioni amministrative per le violazioni tributarie si applica il principio della continuazione, sancito dall'articolo 12 del decreto legislativo 472/1997. Del resto, l'articolo 16 del decreto legislativo 473/1997 dispone l'estensione della suddetta norma alle violazioni in materia di tributi locali. Va precisato che si fa ricorso al cumulo giuridico, con irrogazione di un'unica sanzione, solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale (una sanzione per ogni violazione). I contribuenti, poi, possono beneficiare del cumulo giuridico solo se si accede alla tesi che le violazioni si ripetono per ogni annualità, perché vi è autonomia dei singoli periodi d'imposta. E la sanzione fiscale non va contestata una sola volta, perché la violazione si ripete nel corso del tempo. La violazione perdura fino a quando il contribuente non la regolarizza presentando la denuncia al comune sul cui territorio è ubicato l'immobile. Anche se la legge prevede un unico obbligo a carico del possessore dell'immobile, questo non comporta che incorra, in caso di inadempimento, in una sola violazione e in una sola sanzione. Ma quando un contribuente commette violazioni della stessa indole in diversi periodi d'imposta, deve essere irrogata un'unica sanzione e non già una sanzione per ogni annualità. Nel caso in cui violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, deve essere contestata la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se non vengono contestate le violazioni contemporaneamente per tutti gli anni d'imposta, l'amministrazione è tenuta a determinare la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni precedenti. In caso contrario, il giudice che prende cognizione dell'ultimo atto è tenuto a ricalcolare la sanzione dovuta. (riproduzione riservata)

*Studio Legale Tributario



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