È questa la rassicurazione che giunge dalla risposta a un'interrogazione parlamentare dello scorso 27 novembre 2013 e che fa tirare un sospiro di sollievo a chi si sta accingendo all'acquisto di un immobile.
Il sistema del prezzo-valore è di certo il metodo maggiormente utilizzato per determinare la base imponibile dell'imposta di registro (e di quelle ipotecaria e catastale) nel caso di acquisto di un'abitazione da parte di un privato. Ciò in quanto si ottiene spesso un notevole risparmio rispetto a quanto si pagherebbe applicando le regole ordinarie.
Tale possibilità era stata però messa in dubbio dal decreto legislativo del 14 marzo 2011 numero 23 che all'articolo 10 ha modificato le aliquote dell'imposta di registro a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, contestualmente, al comma 4, sempre da quella data, ha soppresso «tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali».
La formulazione utilizzata è generica e quindi si prestava a una interpretazione alquanto ampia, tanto da poter ritenere che tra le regole dell'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari potesse rientrare appunto anche quella del cosiddetto prezzo-valore.
Ricordiamo che la regola del prezzo-valore, prevista dall'articolo 1, comma 497 della legge 266/2005, prevede che per le cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, e che abbiano per oggetto immobili a uso abitativo (nonché le relative pertinenze) la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore catastale dell'immobile e non invece da quello venale (di mercato) dello stesso, e questo indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto.
Sinteticamente il prezzo-valore si applica solo alle cessioni immobiliari soggette a imposta di registro (e non a Iva) e che abbiano per oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze cedute a una persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali (mentre non rileva la natura del cedente).
Quindi per il calcolo delle imposte vale ciò che dice il catasto e non il corrispettivo: considerando quanto inferiori sono i valori catastali rispetto a quelli di mercato, appaiono subito evidenti i vantaggi in termini di abbattimento della base imponibile.
E dunque, proprio questo vantaggio può considerarsi un'agevolazione, con la conseguenza di un'abrogazione di tale meccanismo a partire appunto dal 1° gennaio 2014?
Secondo la risposta parlamentare sopra richiamata la risposta è no. Il prezzo-valore non è infatti una agevolazione, ma piuttosto si tratta di un sistema forfettario di determinazione della base imponibile.
Proprio da questo deriva la possibilità che tale sistema di determinazione della base imponibile ai fini del registro e delle imposte ipocatastali, nonostante comporti pagamenti nella norma molto minori rispetto a quelli dovuti in via ordinaria, rimanga applicabile nonostante il taglio di tutte le agevolazioni ed esenzioni introdotto a partire dal 1° gennaio 2014. (riproduzione riservata)