Esonerate dalla Tari le superfici produttive di rifiuti speciali solo se l'impresa produttrice dimostra al comune che li smaltisce autonomamente attraverso una ditta specializzata. La dichiarazione, però, va presentata ogni anno se nel regolamento dell'ente locale è imposto questo adempimento. La norma del regolamento locale, infatti, può imporre all'interessato di inoltrare ogni anno l'istanza di esenzione. E' quanto ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza 33863/2022. Per la Suprema corte, occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla riduzione della superficie tassabile o al trattamento agevolato. «Tale onere non può non consistere, nel rigoroso rispetto delle previsioni di legge necessarie per ottenere questa esenzione, e la L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, rinvia, in materia di esenzioni dal pagamento della Tari, ai regolamenti comunali». E il regolamento del comunale di Napoli impone che il contribuente «debba ripetere la richiesta di esenzione - corredata da una serie di documenti analiticamente indicati - ogni anno, entro il 30 giugno dell'anno successivo” a quello in cui lo stesso ha effettuato l'attività di smaltimento dei rifiuti. Per gli ermellini, l'obbligo previsto dal regolamento non è “un inutile e sterile onere burocratico». L'impresa produttrice è tenuta a provare che le superfici occupate sono produttive di rifiuti speciali e non sono soggette al pagamento del tributo. Va dimostrato che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via prevalente rifiuti speciali, che vengono auto-smaltiti attraverso ditte specializzate, allegando i relativi contratti e le fatture pagate.
L'interessato, inoltre, è tenuto a delimitare le aree produttive di rifiuti speciali. Per fruire dell'agevolazione, infatti, è indispensabile circoscrivere le aree in cui vengono prodotti in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Anche dopo le modifiche normative che sono intervenute medio tempore, come indicato nell'ordinanza 33863, il contribuente è sempre tenuto a denunciare all'ente locale quali superfici sono destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonché a fornire annualmente le prove documentali da cui si evince di aver incaricato una ditta specializzata per lo smaltimento.
Va ricordato che con l'ultimo intervento normativo è stato abolito il potere dei comuni di assimilare i rifiuti speciali agli urbani. Il decreto legislativo 116/2020 ha previsto una nuova classificazione dei rifiuti, che sono distinti in: urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non sono più contemplati nella classificazione i rifiuti assimilati agli urbani e sono state abrogate le norme regolamentari che fanno riferimento ad essi.
L'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Allo smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La norma è in linea con la nuova disciplina dei rifiuti speciali e con il divieto di assimilazione. Tuttavia, non solo la produzione di rifiuti speciali deve essere continuativa e prevalente, ma è richiesto inoltre, per fruire dell'esonero dal pagamento, che l'impresa interessata fornisca la prova dell'autosmaltimento. L'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali, così come il recupero dei rifiuti urbani, deve essere dimostrato dai titolari delle utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico. Al comune compete il potere di verificare il rispetto delle norme da parte dei produttori di rifiuti speciali. In effetti, è riconosciuto all'ente impositore il potere di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Sono stati individuati i rifiuti speciali e pericolosi non assimilabili, ma considerato che è venuto meno il potere di assimilazione, la stessa fa ormai esclusivo riferimento ai rifiuti speciali in generale, senza alcuna distinzione. Non sono assoggettati a tassazione solo i rifiuti prodotti nei magazzini che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività di produzione, nel caso in cui le attività stesse siano produttive di rifiuti speciali. Sono esentati solo i magazzini destinati al deposito di materie prime e merci. Non sono assoggettate a tassazione le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell'azienda. L'esenzione va circoscritta solo ai magazzini destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci, se il loro impiego nel processo produttivo dà luogo alla produzione di rifiuti speciali. Non possono fruire dell'esonero dal prelievo i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati. (riproduzione riservata)
*avvocato