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Fisco e mattone

Rifiuti dei magazzini soggetti alla Tari perché non speciali

Milano Finanza - Numero 060 pag. 70 del 25/03/2023

I rifiuti prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui di un ciclo di lavorazione e, di conseguenza, sono tassabili poiché le relative superfici non producono rifiuti speciali. I magazzini utilizzati da un'impresa per lo stoccaggio dei prodotti realizzati in un altro locale della stessa azienda sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l'ordinanza 3828/2023. Per i giudici di legittimità, non tutti i rifiuti prodotti «nelle aree adiacenti allo stabilimento produttivo hanno in seØ la natura di rifiuti speciali in quanto le aree magazzino sono asservite o funzionali alla produzione industriale». Del resto, «i residui prodotti in un deposito o magazzino non possono essere considerati residui del ciclo di lavorazione, per cui risulta ininfluente che possano essere qualificati o meno come rifiuti assimilati agli urbani». L'esenzione delle superfici deve intendersi limitata a quella parte di esse «su cui insiste l'opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono formarsi rifiuti speciali». Il magazzino utilizzato per lo «stoccaggio» della produzione effettuata «in altro locale facente parte dell'unico complesso aziendale va compreso nel calcolo della superficie tassabile».

Bisogna ricordare che il decreto legislativo 116/2020 ha introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, escludendo dal prelievo le superfici delle attività industriali, artigianali e agricole. Inoltre, ha fornito una nuova classificazione dei rifiuti, che vengono distinti in urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non sono più contemplati nella classificazione i rifiuti assimilati agli urbani.

Tuttavia, nonostante le modifiche normative medio tempore intervenute, non va dimenticato che l'articolo 1, comma 649, della legge istitutiva della Tari (147/2013) dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si debba tenere conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Questa norma non è affatto in contrasto con la nuova disciplina dei rifiuti speciali. Infatti, è espressamente previsto che non solo la produzione di rifiuti speciali debba essere continuativa e prevalente, ma è anche richiesto che per fruire del beneficio l'interessato fornisca la prova dell'auto smaltimento. L'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali deve essere dimostrato dai titolari delle utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico.

Naturalmente, l'amministrazione comunale ha il potere di verificare il rispetto delle norme da parte dei produttori di rifiuti speciali. Il sopra indicato comma 649 attribuisce all'ente impositore il potere di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono assoggettati a tassazione solo i rifiuti prodotti nei magazzini che sono funzionalmente ed esclusivamente collegati alle attività di produzione. Sono esentati solo i magazzini destinati al deposito di materie prime e merci. Non sono soggette al prelievo le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell'azienda. L'esenzione va circoscritta solo ai magazzini destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci, se il loro impiego nel processo produttivo dà luogo alla produzione di rifiuti speciali. E' ormai pacifico, come precisato anche dalla Suprema Corte, che non hanno diritto a fruire del beneficio fiscale i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati, in quanto non determinano la produzione di rifiuti speciali.

Sempre la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 33863/2022, ha stabilito che il trattamento agevolato può essere preteso dall'impresa interessata solo nel caso in cui fornisca la prova di aver provveduto a delimitare le aree in cui vengono prodotti in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere direttamente a proprie spese. L'impresa produttrice è onerata di denunciare all'ente impositore quali superfici sono destinate alla produzione di rifiuti speciali, nonché a fornire annualmente le prove documentali da cui si evince di aver incaricato una ditta specializzata per lo smaltimento, allegando il contratto e le fatture pagate. E' indispensabile dimostrare che sussiste un collegamento funzionale delle superfici con i locali e le aree produttive di rifiuti speciali.

Con la pronuncia 33863 gli ermellini hanno inoltre sostenuto che la dichiarazione va presentata all'amministrazione pubblica ogni anno se nel regolamento locale è imposto questo adempimento. La norma del regolamento può imporre all'interessato di inoltrare ogni anno l'istanza di esenzione. (riproduzione riservata)

*avvocato



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