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FISCO E MATTONE

Riduzioni Tari obbligate se il servizio di raccolta è irregolare

di Sergio Trovato*
Milano Finanza - Numero 130 pag. 53 del 03/07/2021

Comuni obbligati a concedere ai contribuenti le riduzioni della Tari se il servizio di raccolta non viene svolto o viene effettuato in modo irregolare. La facoltà di scegliere le agevolazioni e le esenzioni in materia di Tari, che normalmente è riservata alle amministrazioni locali, non può essere esercitata quando i benefici sono collegati al non puntuale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti in alcune zone del territorio o quando il servizio viene svolto in violazione delle prescrizioni contenute nel regolamento dell'ente. E' la legge che in questi casi impone il pagamento della tassa in misura ridotta, a prescindere delle disposizioni introdotte con il regolamento comunale. E' quanto ha sostenuto la Corte di cassazione, con l'ordinanza 15323 del 3 giugno 2021. Secondo la Cassazione, “la previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale". Per questa forma di trattamento agevolato non serve “una specifica e preventiva domanda”. Altre riduzioni o esenzioni, invece, sono meramente eventuali e subordinate a un'espressa previsione nel regolamento comunale, “che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta”.

In realtà, per i giudici, non hanno alcun rilievo neppure le motivazioni legate al disservizio. Se l'amministrazione comunale non riesce a garantire il corretto e regolare servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai fini del pagamento della tassa, è sempre responsabile, al di là delle cause che hanno determinato il disservizio. In questi casi il contribuente ha diritto a una notevole riduzione del tributo se prova che il servizio istituito e attivato nella zona di residenza o di dimora dell'immobile non è stato svolto o è stato svolto irregolarmente. Peraltro, l'utente non è onerato di dimostrare una precisa responsabilità dell'amministrazione. L'agevolazione fiscale non può dipendere dalla prova fornita dall'interessato relativamente a una responsabilità accertata dell'ente locale. Dalla lettura della motivazione dell'ordinanza 15323 della Cassazione emerge chiaramente che è illegittimo il regolamento qualora ponga dei limiti alle riduzioni del tributo, anche nel quantum, o che condizioni il diritto al beneficio fiscale alla prevedibilità o meno delle cause del disservizio da parte del comune. Sia per la Tarsu che per la Tari il diritto alla riduzione spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, o venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari, in modo tale da non rendere fruibile il servizio da parte dell'utente. Se il servizio di raccolta dei rifiuti viene svolto in modo inefficiente, i contribuenti hanno diritto al pagamento ridotto della tassa, che è dovuta in misura non superiore al 40%. Anche il mancato svolgimento del servizio di raccolta non comporta l'esenzione, ma il pagamento del tributo nella misura del 20%. La stessa riduzione spetta se il servizio viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni regolamentari. Non compete alcun esonero dal prelievo o alcun trattamento agevolato, invece, nel caso in cui l'utente decida di non avvalersi del servizio svolto in regime di privativa dall'ente, per mera scelta personale. Per esempio qualora l'immobile non venga utilizzato, non siano stati attivati gli allacci alle reti idriche, elettriche, o sia privo di mobili. Nel regolamento dell'ente devono essere indicati i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, le modalità di effettuazione del servizio, con l'individuazione degli ambiti e delle zone, nonché delle distanze massime di collocazione dei contenitori. In effetti, i commi 656 e 657 della legge di Stabilità 2014 (147/2013) prevedono che il tributo sia dovuto nella misura del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio e in misura non superiore al 40% nelle zone in cui non c'è la raccolta, da graduare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta. (riproduzione riservata)

*(avvocato)



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