In caso di contestazioni delle rendite degli immobili bisogna chiamare in causa solo il catasto. L'amministrazione comunale non ha titolo per partecipare al processo quando il contribuente propone ricorso contro la classificazione catastale di un immobile e la relativa rendita, che incide sul pagamento dell'imposta municipale. L'unico soggetto legittimato a contraddire è l'Agenzia delle entrate. L'impugnazione del provvedimento catastale non dà luogo a un litisconsorzio necessario con l'Agenzia delle entrate. Non va, infatti, integrato il contraddittorio con l'ente locale, poiché si tratta di un litisconsorzio facoltativo improprio, essendo il comune estraneo al procedimento di determinazione della rendita. Si è così espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 10577/2023. Per i giudici della Suprema corte, qualsiasi doglianza riguardante la classificazione catastale di un immobile «deve essere fatta valere nei confronti dell'Agenzia del territorio (ora, dell'Agenzia delle entrate)». Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia di imposta municipale, promosso nei confronti dell'ente impositore, «la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo a un litisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio», che impone un'autonoma chiamata in giudizio del Catasto nello stesso processo. In effetti, la base imponibile Imu è data dal valore del fabbricato risultante dalla rendita risultante in catasto, a cui vanno applicati i moltiplicatori previsti dalla legge. Il comune deve fare riferimento alla rendita catastale, la quale va applicata anche nel caso in cui venga impugnata dal contribuente. L'ente impositore non può essere chiamato in causa e non ha alcuna competenza per contraddire, in sede giudiziale, alle doglianze opposte dal contribuente avverso il provvedimento attributivo o modificativo. Le censure devono essere rivolte solo nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che è l'unico organo competente sia per l'inquadramento catastale sia per la rendita attribuita all'immobile. Dunque, i vizi e gli errori opposti dal contribuente contro l'avviso di accertamento Imu per questioni catastali sono privi di fondamento, perché l'atto attributivo della rendita non rientra nelle competenze dell'amministrazione comunale che, anche volendo, non potrebbe non tener conto delle risultanze catastali. I vizi denunciati non intaccano la legittimità dell'avviso di accertamento emanato dall'ente locale, in quanto l'amministrazione non può che applicare la rendita catastale, fino a che non venga rettificata in autotutela dall'Agenzia delle entrate o dal giudice con sentenza definitiva. La rendita da utilizzare per il calcolo dell'imposta locale è solo ed esclusivamente quella iscritta in catasto. Il provvedimento giudiziale rettificativo della rendita ha però effetto retroattivo e l'interessato ha diritto al rimborso per tutti gli anni d'imposta per i quali ha pagato più del dovuto. Bisogna ricordare che il contribuente gode di una tutela ampia quando, in sede giudiziale, chiede e ottiene la rettifica del provvedimento catastale. Oltre alla restituzione del tributo versato in eccedenza, è precluso all'ente di procedere all'accertamento di una maggiore imposta per gli anni d'imposta pregressi sulla base della vecchia rendita. Il rimborso, tra l'altro, non è limitato ai 5 anni precedenti, come avviene normalmente, ma si estende a tutte le annualità per le quali è maturato il relativo diritto. In queste situazioni non è opponibile il termine di decadenza quinquennale per la presentazione dell'istanza di restituzione. Gli effetti, invece, sono differenti qualora le modifiche della rendita vengano disposte nella fase amministrativa. Per i giudici di legittimità (ordinanza 20463/2017), i contribuenti non hanno diritto alla restituzione del tributo se hanno commesso errori nel calcolo della rendita. L'obbligo di rimborsare è imposto solo quando l'errore nella quantificazione viene commesso dall'Agenzia. Normalmente, le modifiche della rendita hanno efficacia a partire dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali. A meno che l'errore sia compiuto dall'ufficio.
Infine, va posto in rilievo che in presenza di nuovi elementi presentati dall'interessato riguardanti la partita catastale o il classamento dell'immobile, il provvedimento ha efficacia solo dal momento in cui viene adottato. Pertanto, va esclusa l'autotutela quando vengono prodotti elementi diversi rispetto a quelli forniti in precedenza, che incidono sull'inquadramento catastale e sulla rendita attribuita all'immobile. (riproduzione riservata)
*avvocato