Dopo una lunga e faticosa mediazione politica, il Governo ha messo nero su bianco che i bonus edilizi saranno ulteriormente prorogati, riproponendo, seppur con una percentuale significativamente ridotta dal 90 al 60%, anche il bonus facciate. Allo stesso tempo è stato esteso dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il Superbonus 110% per le villette unifamiliari e per gli immobili che abbiano fino a quattro unità immobiliari vincolandolo, tuttavia, all’Isee (indicatore della situazione economica equivalente).
Evidentemente, perché di vera proroga si possa parlare, non basterà prevedere la possibilità di maturare la detrazione IRPEF/IRES, ma anche quella di poter fruire del beneficio con le modalità opzionali, ex art. 121 del DL 34/2020, dello sconto applicato in fattura dal fornitore o della cessione del credito di imposta a terzi, ivi comprese banche e intermediari finanziari.
È decisamente auspicabile, inoltre, che questa tornata di proroghe rappresenti l’occasione per il legislatore di riflettere su una palese e non comprensibile anomalia che caratterizza l’attuale disciplina delle opzioni di sconto in fattura e cessione a terzi dei benefici fiscali edilizi.
Al momento, infatti, queste opzioni, per poter essere validamente esercitate nei confronti dell’Erario, richiedono l’apposizione del visto di conformità a cura di un professionista abilitato che se ne assume la responsabilità, solo quando oggetto di trasformazione della detrazione in credito di imposta ulteriormente cedibile a terzi è il superbonus 110%. Nessun controllo di conformità, viene richiesto per la trasformazione del bonus facciate 90%, dell’ecosismabonus parti comuni 70-85%, dell’ecobonus 50-65%, del sismabonus 50% e della detrazione IRPEF 50%.
La rigidità procedurale e garantista si è infatti focalizzata unicamente sul superbonus 110%.
Al contrario il bonus facciate 90% (che tra l’altro non presenta massimali di spesa) e la detrazione IRPEF 50%, per la essenzialità sostanziale e procedurale del tipo di interventi che possono originarli, finiscono in questo modo per originare crediti di imposta liberamente commerciabili, per importi anche consistenti, nella più totale assenza di certificazioni tecniche e/o fiscali da parte di professionisti abilitati che se ne possano assumere la responsabilità a tutela dell’Erario, contrastando in tal modo il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti.
La palese anomalia di questo approccio sta nel fatto che il legislatore, quando si tratta di riconoscere crediti di imposta che risultano da dichiarazioni fiscali annuali e che possono essere utilizzati dal contribuente solo in compensazione con i suoi debiti tributari e contributivi, pone l’obbligo di un visto di conformità non appena il credito che si intende utilizzare supera la modesta soglia di 5.000 euro.
Qui, invece, a parte il superbonus 110%, a fronte di crediti che possono essere addirittura scontati in banca (non solo usati in compensazione) non richiede alcun visto di conformità, quale che sia l’ammontare del credito di imposta commerciabile che viene generato nel cassetto fiscale del fornitore o cessionario che esercita l’opzione insieme al beneficiario.
Da non trascurare che il controllo sulla corretta spettanza delle detrazioni riguarda sempre il contribuente, che di tali detrazioni fruisce. Pertanto, nel caso in cui venga rilevata l’assenza dei requisiti per accedere ai benefici fiscali, i recuperi dell’imposta dovuta e l’irrogazione delle sanzioni non potranno che essere effettuati in capo al contribuente stesso, che sarà tenuto ai conseguenti versamenti (fatta salva l’impugnazione delle maggiori pretese).
I rischi fiscali e penali sottostanti le agevolazioni edilizie sono notevoli e, pertanto, è quantomeno consigliabile rivolgersi a ditte, general contractor e professionisti di garanzia, sopperendo in tal modo all’anomalia legislativa.
(*) Responsabile Visto conformità e fiscalità Nazione verde Srl