Onere della prova a carico del contribuente per dimostrare che le superfici occupate sono produttive di rifiuti speciali e esonerate dal pagamento della Tari. Occorre fornire la prova che le superfici indicate nella dichiarazione producono in via prevalente rifiuti speciali, che vengono auto smaltiti attraverso ditte specializzate, allegando i relativi contratti e le fatture pagate. Spetta all'interessato, inoltre, delimitare le superfici in cui vengono prodotti i rifiuti speciali. Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza 10029/2022. Secondo i giudici di legittimità, il contribuente è tenuto a fornire all'amministrazione comunale «i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti solo i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile». Naturalmente, l'impresa interessata deve «fornire la prova di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e relative fatture». In materia di rifiuti speciali sono state apportate modifiche di rilievo alla loro disciplina. Il decreto legislativo 116/2020, infatti, ha abolito del tutto il potere dei comuni di assimilarli a quelli urbani. In particolare, è stata introdotta una nuova classificazione dei rifiuti e sono state escluse dalla tassazione le superfici delle attività industriali, artigianali e agricole. I rifiuti sono classificati in urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non sono più contemplati i rifiuti assimilati agli urbani. L'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali. Allo smaltimento di questi rifiuti sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Questa norma non si pone in contrasto con le nuove regole sulla disciplina dei rifiuti speciali e con il divieto di assimilazione. Pertanto, non solo la produzione di rifiuti speciali deve essere «continuativa e prevalente», ma è richiesto inoltre, per fruire del beneficio, che l'interessato fornisca la prova dell'auto smaltimento. L'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali, così come il recupero dei rifiuti urbani, deve essere dimostrato dai titolari delle utenze non domestiche che non si avvalgono del servizio pubblico. E l'amministrazione comunale può verificare il rispetto delle norme da parte dei produttori. Il terzo periodo del comma 649 le attribuisce il potere di individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. La norma indica i rifiuti speciali e pericolosi in generale, senza alcuna distinzione. Non sono assoggettati a tassazione solo i rifiuti prodotti nei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività di produzione, nel caso in cui le attività stesse siano produttive di rifiuti speciali. Il comma 649 dispone l'esonero solo per i magazzini destinati al deposito di materie prime e merci, necessari al ciclo produttivo. Non sono indicati, invece, i prodotti finiti.
Pertanto, sono escluse dal prelievo le superfici dei magazzini in cui sono stoccate sia le materie prime sia le merci destinate alla produzione dei prodotti finiti dell'azienda. L'esenzione va circoscritta solo ai magazzini destinati allo stoccaggio delle materie prime e delle merci, se il loro impiego nel processo produttivo dà luogo alla produzione di rifiuti speciali. Mentre, non possono fruire del trattamento agevolato i magazzini di prodotti finiti e di semilavorati. Questi ultimi non comportano la produzione di rifiuti speciali. La detassazione, però, richiede la delimitazione delle aree ove avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. Il produttore di rifiuti speciali è sempre tenuto a denunciare all'amministrazione comunale le superfici utilizzate e a fornire le prove documentali da cui si evince di aver incaricato una ditta specializzata per lo smaltimento. Deve anche essere dimostrato che sussiste un collegamento funzionale delle superfici con locali e aree produttive di rifiuti speciali a cui possa essere estesa l'esenzione. Godono del beneficio solo le superfici funzionalmente collegate alle aree di produzione. Tuttavia, spetta al contribuente dimostrare il legame di funzionalità fra le aree adibite a deposito e magazzino e quelle produttive di rifiuti speciali. Del resto, depositi e magazzini sono stati costantemente ritenuti assoggettabili alla tassa, poiché sono caratterizzati dalla presenza umana e non producono rifiuti speciali né pericolosi. Le superfici in questione pagano la Tari anche nel caso in cui il produttore dimostri di provvedere a proprie spese allo smaltimento. (riproduzione riservata)
*(avvocato)