Spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per ottenere una riduzione della superficie tassabile o l'esenzione, poiché le agevolazioni rappresentano un'eccezione alla regola del pagamento della tassa da parte di coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale. Questo principio è sempre valido nonostante la legge di riforma del processo tributario abbia invertito l'onere della prova in sede giudiziale. Si è così espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza 2114/2023. Per la Suprema corte, l'amministrazione deve fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, ma «grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale». Con l'ordinanza in esame viene ribadito quanto già sostenuto dai giudici di legittimità con l'ordinanza 31878/2022, emanata dopo la recente riforma del processo tributario (legge 130/2022). L'articolo 7, comma 5 bis, del decreto legislativo 546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge 130/2022, ha stabilito che la prova in giudizio grava sull'amministrazione per le violazioni contestate al contribuente, ma solo qualora non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere della prova. Per gli ermellini, la nuova disposizione processuale non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto al passato, che deve essere coerente con la disciplina fiscale sostanziale. Questa regola va osservata, a maggior ragione, nel caso in cui il contribuente faccia valere il diritto a un trattamento agevolato. Riduzioni e esenzioni, infatti, costituiscono un'eccezione al principio che impone il pagamento del tributo in presenza del presupposto per essere assoggettati a tassazione. Del resto, il presupposto della Tari è l'occupazione o detenzione di un immobile. Tutti gli occupanti sono soggetti al prelievo. Le eventuali agevolazioni devono essere previste dalla legge o dal regolamento comunale.
Pertanto gli enti locali sono tenuti a fornire la prova, per dimostrare la fondatezza degli atti emanati, solo se la legge che disciplina i singoli tributi non prevede una presunzione legale. La disciplina sostanziale di imposte e tasse locali prevale sulla norma processuale. Secondo la Cassazione, con la riforma processuale non è stato introdotto un onere più gravoso rispetto a quanto disposto in passato. L'ente impositore ha la facoltà di avvalersi di presunzioni legali relative per contestare le violazioni accertate. Compete alle amministrazioni pubbliche dimostrare la fondatezza degli atti impositivi. Se mancano le ragioni oggettive della pretesa l'atto deve essere annullato. Tranne che per le istanze di rimborso, per le quali gli interessati devono provare di averne diritto. Ma l'inversione dell'onere probatorio non si può porre in contrasto con la normativa sostanziale, anzi deve essere coerente con essa. La Cassazione ha chiarito quali sono i confini nell'ambito dei quali opera l'inversione di cui al comma 5 bis. In effetti, questa disposizione è opinabile e, soprattutto, non è in linea con le norme sostanziali, che disciplinano i singoli tributi e che, in molti casi, fissano delle presunzioni relative a favore del fisco e impongono ai contribuenti di vincere le presunzioni stesse dimostrando il contrario. In materia fiscale non sono ammesse presunzioni assolute, perché sono ritenute lesive del diritto di difesa. Allora si pone il problema di conciliare le presunzioni relative con la nuova norma processuale che pone in capo all'amministrazione pubblica, anche locale, l'obbligo di provare in modo circostanziato e puntuale la fondatezza della pretesa. L'onere probatorio non può che essere assolto attraverso la motivazione, in fatto e in diritto, degli atti, in modo da consentire al destinatario di conoscere le violazioni contestate e le norme di legge violate.
I funzionari degli enti locali sono tenuti ad adempiere all'obbligo di motivazione e a fornire al destinatario tutti gli elementi utili per un'efficace difesa. Il compito di dimostrare l'infondatezza del provvedimento amministrativo è demandato al contribuente. L'onere è posto a carico di quest'ultimo non solo per le agevolazioni. La prova contraria in molti casi non può che essere fornita dai soggetti accertati: se l'ente locale contesta la violazione dell'obbligo di dichiarazione, compete al contribuente produrre la documentazione che attesti l'eventuale adempimento. Così come quando l'ente accerta l'omissione del versamento dell'imposta, la prova di non aver commesso la violazione non può che essere fornita dall'interessato. Per esempio, a fronte di una omessa dichiarazione e di un omesso pagamento della Tari, non può che essere il contribuente a eccepire che l'immobile non è stato occupato o che non è suscettibile di produrre rifiuti, perché in stato di abbandono, intercluso, inagibile o inabitabile. (riproduzione riservata)
*avvocato