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Prorogato il termine per le dichiarazioni Imu

Milano Finanza - Numero 020 pag. 60 del 28/01/2023

Prorogato al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno 2021. Entro lo stesso termine dovrà essere presentata la denuncia per l'anno 2022. A questo adempimento sono tenuti tutti i contribuenti che sono soggetti ex lege all'obbligo di presentare la dichiarazione iniziale o di variazione, perché nel corso degli anni 2021 e 2022 è sorto il presupposto per il pagamento del tributo comunale o medio tempore e sono intervenute delle modifiche che incidono sull'imposta dovuta. Lo prevede l'articolo 3 del dl “Milleproroghe” (198/2022), che ha spostato più avanti la scadenza di alcuni termini in materia economica e finanziaria.

L'articolo 3 del dl 198 proroga il termine che, a sua volta, era stato già differito al 31 dicembre 2022 dall'articolo 35 del dl 73/2022, convertito dalla legge 122/2022. La scadenza naturale per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta municipale è fissata al 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quando è sorto il presupposto. Il legislatore con il dl «Semplificazione» aveva rinviato la scadenza per dar tempo agli interessati di adeguarsi alle regole, dopo l'approvazione del nuovo modello di dichiarazione con le istruzioni per la compilazione. I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione dal momento in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni per il calcolo dell'imposta. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha più volte chiarito che la dichiarazione deve essere prodotta nel caso in cui si verifichino modifiche dei dati denunciati da cui derivi un diverso ammontare del tributo. Per l'imposta municipale l'adempimento dichiarativo dovrà essere posto in essere entro il prossimo 30 giugno con modalità cartacea o telematica. La modalità telematica è richiesta nel caso in cui venga trasmessa tramite intermediari. Nel nuovo modello trovano spazio le indicazioni legate a recenti interventi normativi. In particolare, nel quadro B vanno identificate le piattaforme marine e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale. Nelle istruzioni viene presa in esame la questione riguardante gli immobili da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria. E' ormai pacifico che soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, al di là della materiale riconsegna del bene immobile al locatore. Il modello non poteva non tener conto, poi, delle agevolazioni di cui hanno goduto alcune categorie di attività durante la pandemia. La dichiarazione deve essere presentata se il contribuente ha usufruito di benefici fiscali durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Coloro che sono stati esentati nel 2021, in tutto o in parte, dal versamento a causa del Covid-19 devono adempiere all'obbligo, poiché l'amministrazione comunale non è a conoscenza delle informazioni utili per verificare il pagamento di quanto dovuto. L'obbligo non sussiste una volta che l'esenzione sia venuta meno.

Va ricordato che sono obbligati a inviare la denuncia i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Anche gli enti non profit devono denunciare ai comuni gli immobili posseduti e utilizzati per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività sanitarie, didattiche, ricettive e così via.

Tramite la dichiarazione devono attestare la sussistenza dei requisiti per fruire dell'esenzione i titolari di alloggi sociali, gli appartenenti alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco e via dicendo. Va dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un'area fabbricabile. Il valore dell'area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. L'obbligo, inoltre, è imposto quando l'immobile ha formato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.

La dichiarazione Imu va presentata per i beni merce posseduti dalle imprese edilizie. Al riguardo, la Cassazione (ordinanza 5190/2022) ha sostenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione fa perdere l'agevolazione per i beni merce destinati alla vendita, anche se il comune è a conoscenza dello stato degli immobili. La dichiarazione serve ad attestare i requisiti per fruire dei benefici e a indicare gli identificativi catastali ai quali si applicano. Occorre, infatti, certificare la destinazione dei beni merce, che non devono essere locati. L'obbligo dichiarativo, preciso e specifico, non può essere sostituito da altre forme di denunce. Il legislatore ha avuto un comportamento ondivago sui beni merce, alternando trattamenti agevolati diversi. Dopo un lungo periodo di esenzione, dal 2020, con l'istituzione della nuova Imu, li ha assoggettati al pagamento. Hanno fruito dell'esenzione dal secondo semestre del 2013 fino al 2019. E sono nuovamente esonerati a partire dal 2022. I titolari hanno avuto diritto comunque a un trattamento agevolato. Per il 2020 e 2021 è stata prevista un'aliquota ridotta dell'1 per mille, che i comuni avrebbero potuto aumentare fino al 2,5 per mille, diminuire o azzerare. La dichiarazione, invece, non deve essere presentata se le informazioni sugli immobili sono acquisibili dalla banca dati catastale o le amministrazioni locali sono già in possesso dei relativi dati. (riproduzione riservata)

*avvocato



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