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FISCO & MATTONE

Prescrizione in 5 anni per il recupero coatto delle sanzioni

Milano Finanza - Numero 045 pag. 54 del 02/03/2024

Alle azioni esecutive per il recupero forzoso delle sanzioni irrogate in materia di tributi locali si applica il termine di prescrizione quinquennale. Non può essere applicato Il termine decennale, che è invocabile solo nel caso in cui le sanzioni siano dovute dopo una sentenza definitiva. Lo ha affermato la Corte di cassazione con l'ordinanza 31260/2023. Per i giudici di legittimità, «in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale».«Il termine decennale riguarda invece esclusivamente i crediti per sanzioni per la violazione di norme tributarie «derivanti da sentenza passata in giudicato» applicandosi allora l'art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta actio iudicati.

Alle sanzioni riguardanti i tributi locali, dunque, si applica il termine di prescrizione breve. Per il loro recupero coatto vale la stessa regola già stabilita dalla Cassazione per le entrate locali, tributarie ed extratributarie. Fanno eccezione le ipotesi in cui le sanzioni siano dovute in seguito all'emanazione di una sentenza definitiva. L'actio iudicati è soggetta al termine di prescrizione lungo. L'articolo 2953 del codice civile dispone che i diritti per i quali la legge fissa una prescrizione più breve di dieci anni, si prescrivono in 10 anni solo nel caso in cui sia stata emanata una sentenza di condanna passata in giudicato. In caso contrario, occorre fare riferimento al termine più breve fissato per il recupero del credito riguardante la specifica entrata. Gli ermellini hanno richiamato nell'ordinanza de qua i propri precedenti riguardanti imposte e tasse locali. Sia per la tassa rifiuti sia per l'imposta municipale hanno chiarito che le azioni esecutive per la riscossione dei relativi crediti possono essere esperite non oltre il termine di 5 anni. Con l'ordinanza 17234/2023 hanno sostenuto che la tassa rifiuti rappresenta una deroga al principio per cui i crediti tributari sono in via generale soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, in base a quanto disposto dall'articolo 2946 del codice civile. Il recupero forzoso deve essere effettuato nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2948 dello stesso codice.

Sempre la Cassazione, con l'ordinanza 9839/2020, ha precisato che non si applica il termine di prescrizione ordinario decennale per le tasse e entrate locali, che si pagano periodicamente per il servizio svolto dall'amministrazione comunale. Lo stesso termine vale per le sanzioni. L'utente è tenuto al pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, delle prestazioni erogate dall'ente impositore. Vanno considerate come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposte alla prescrizione quinquennale. Tuttavia, la prescrizione quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento, dell'ingiunzione o dell'accertamento esecutivo, che a partire dal 2020, in base a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 160/2019, è anche atto della riscossione coattiva. Con la notifica di quest'ultimo atto viene intimata l'esecuzione forzata, qualora il debitore non provveda al pagamento del dovuto nei tempi imposti dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate. Siamo in presenza, infatti, di un atto unico che accorpa le attività di accertamento e di riscossione coattiva e che deve contenere l'intimazione di provvedere al pagamento, normalmente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, pena l'esecuzione forzata. I soggetti interessati possono opporre la decadenza o la prescrizione in seguito alla notifica degli atti di accertamento e di riscossione coattiva. Nello specifico, per i tributi locali va eccepita la prescrizione solo in sede di esecuzione forzata. Per esempio, dopo la notifica di un'intimazione di pagamento. Il termine quinquennale vale anche per le ganasce fiscali. Infatti, è illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo emanato oltre i cinque anni, ancorché si tratti di una misura cautelare. Va notificato al debitore un atto interruttivo della prescrizione per poter bloccare il decorso del termine, sia breve (cinque anni) che lungo (10 anni). (riproduzione riservata)

*Studio Legale Tributario



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