In precedenza nel momento dell'acquisto dell'abitazione per godere della riduzione delle imposte era necessario dichiarare (tra le altre cose) di non avere su tutto il territorio nazionale, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni «prima casa».
Ciò obbligava nel caso di cambio casa a dover prima vendere la precedente abitazione agevolata per poi procedere con il nuovo acquisto.
Ora invece dal 1° gennaio 2016 si stabilisce che l'agevolazione è applicabile anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa tale requisito, a condizione però che l'immobile acquistato precedentemente sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. È certo che però occorre fare attenzione a porre in essere tale comportamento. Infatti, qualora la condizione non dovesse realizzarsi, si renderebbero applicabili le imposte ordinarie, gli interessi e la sanzione del 30% sulla differenza d'imposta.
Una volta ottenuto il via libera anche in questo caso dunque è possibile:
-nel caso di acquisto con Iva, applicare l'aliquota ridotta del 4% oltre a versare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna;
-nel caso di acquisto da assoggettare a registro proporzionale, applicare l'imposta proporzionale di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, nonché versare le imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.
Tutto rimane identico per le altre condizioni poste per godere dell'agevolazione: la stessa si applica alle cessioni di case di abitazione, eccetto quelle classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 e A9, a patto che l'abitazione sia situata nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza (o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende; nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, deve trattarsi della prima casa sul territorio italiano) e che l'acquirente non sia titolare di altra abitazione nel comune. Tanto che nel rogito occorre dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare. (riproduzione riservata)