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Novità sul piano fiscale, con il recentissimo intervento dello scorso novembre sulle fastidiose incertezze che disturbavano gli acquisti immobiliari nel Regno Unito: viene finalmente chiarita la nuova base imponibile dell'Ivie. L'ordinamento inglese infatti da sempre offre un interessante sistema fiscale, gravato essenzialmente al momento dell'acquisto solo da una sorta di tassa di registro con percentuali che variano in funzione degli scaglioni. Qui in Italia, invece, il residente italiano che acquista un immobile a Londra deve indicarlo nella dichiarazione dei redditi, in particolare nel quadro RW che consente all'Agenzia delle Entrate di monitorare il possesso di beni o investimenti. «Se si possiedono immobili all'estero a qualsiasi uso destinati, oltre a versare le imposte sui redditi nell'ipotesi in cui l'immobile sia locato, si deve versare anche l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, la cosiddetta Ivie, istituita nel 2011 nella misura del 0,76% del valore degli immobili», spiega Simonetta Marchesi, avvocato fiscalista dello studio Colombo e associati. Ed è qui che erano sorte parecchie incertezze, proprio sull'interpretazione dell'Ivie per gli immobili posseduti nel Regno Unito. Non solo non era chiaro chi fossero i soggetti davvero obbligati, ma soprattutto era in discussione quale fosse il valore sul quale calcolare la base imponibile soggetta a tassazione Ivie: il valore dell'immobile o quello della cosiddetta Council Tax, un'imposizione locale (prevista dal sistema inglese) di valore ben più basso? Con una prima circolare del luglio del 2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono tenuti al pagamento di questa Ivie i titolari del diritto di leasehold, «perché tale istituto presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall'ordinamento italiano (in particolare l'usufrutto) piuttosto che i titolari del diritto di freehold, titolari cioè, della proprietà fondiaria assoluta», continua Marchesi. Ecco che adesso, con la recentissima risoluzione del 6 novembre 2013 n. 75/E l'Agenzia delle entrate conclude i chiarimenti: «la base imponibile da utilizzare per calcolare l'Ivie degli immobili situati nel Regno Unito è quella utilizzata per la Council Tax (imposta sulle abitazioni, ex Local Government Finance Act 1992); il contribuente, infatti, riceve dall'ente locale estero una comunicazione (Tax Assessment) con l'indicazione dell'imposta dovuta e della band (fascia di valore) attribuita all'immobile che prevede un valore minimo e un valore massimo. Pertanto, l'Agenzia delle entrate consente di adottare come base imponibile dell'Ivie il valore medio della fascia attribuita al proprio immobile per la Council Tax», spiega Marchesi. Che aggiunge: «La Council Tax versata all'ente locale estero non può essere trattata a titolo di credito d'imposta e quindi scomputata dall'Ivie da versare in Italia: questo perché la Council Tax non si riferisce al patrimonio immobiliare, ma al godimento del servizio locale fornito dal consiglio comunale (Borough Council) diversamente da altre imposte patrimoniali estere versate sugli immobili detenuti in altri paesi europei che possono essere considerati crediti d'imposta e quindi scomputabili dall'Ivie». (riproduzione riservata)