La regola del silenzio-assenso relativa al permesso di costruire si perfeziona anche nel caso in cui le opere non siano effettivamente conformi al piano regolatore.
È questo il principio applicato dal Tribunale amministrativo regionale lombardo con la sentenza della sezione IV numero 518 del 27 febbraio 2024, conforme alla precedente innovativa pronuncia sempre del Tar Lombardia, sezione quarta, numero 2068 dell’11 settembre 2023, resa quest’ultima in una vicenda che ha coinvolto una società assistita dallo studio legale Belvedere & Partners di Milano.
In entrambe le sentenze, il Tribunale amministrativo fa una netta distinzione tra la conclusione del procedimento edilizio con il silenzio-assenso e l’effettiva validità dell’atto maturato con il silenzio assenso: solo la validità, sostiene il Tar, dipende dalla conformità edilizia e il comune potrà annullare l’atto maturato con il silenzio-assenso solamente in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 2-nonies della legge 241/1990 per l’annullamento d’ufficio (interesse pubblico, termine ragionevole e bilanciamento degli interessi).
In entrambe le vicende, sulle quali si è pronunciato il Tar, due società hanno sostenuto che si era formato il silenzio assenso su due titoli edilizi (rispettivamente una variante a permesso di costruire e un permesso di costruire). Il Tribunale amministrativo ha dato ragione alle società rilevando che, una volta decorsi i termini previsti dall’articolo 20 del Testo Unico per l’edilizia (dpr numero 380/2001), sulla domanda di titolo edilizio si forma il silenzio-assenso anche se l’intervento manca di conformità edilizia.
In sostanza un titolo edilizio è arrivato al traguardo. La conformità edilizia, infatti, puntualizza il Tar, non costituisce il requisito di perfezionamento del procedimento, anche se rappresenta un requisito di validità del titolo.
Nel dettaglio, il titolo edilizio si forma in maniera silente, quindi, per il solo decorso del tempo, ma il comune conserva comunque la facoltà di annullarlo qualora dovesse accertare che l’intervento non sia conforme. E questo non basta: per annullarlo, l’amministrazione comunale deve anche rispettare quanto dispone l’articolo 21-nonies della legge 241/1990.
Questo significa che per annullare d’ufficio i permessi di costruire, maturati appunto con il silenzio assenso, le amministrazioni non possono limitarsi a dedurre la contrarietà alla normativa urbanistica, ma devono valutare l’interesse pubblico e tenere conto degli interessi di destinatari e controinteressati. Non ultimo, devono farlo entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi, (previsto anche per i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20 della stessa legge 241/1990).
L’affermarsi di questa innovativa impostazione, oggettivamente favorevole a cittadini e imprese, prevedibilmente spingerà gli uffici comunali a programmare l’attività di verifica delle pratiche edilizie nei termini previsti per il legittimo esercizio del potere di annullamento di ufficio. (riproduzione riservata)